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ATTIVITA' PRODUTTIVE

.: Attività Produttive - Iter Procedimenti e Modulistica

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Descrizione:

Commercio al dettaglio in sede fissa da parte dei produttori agricoli

Ente Competente:
Il comune competente per territorio relativo alla residenza se persona fisica o la sede legale, in caso di società.
Campo di Applicazione:
  L’art. 4 del D.Lgs. 228/01 prevede la possibilità da parte degli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta al dettaglio, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. In tali casi come previsto dall’art. 4 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 114/98, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso.
La vendita al dettaglio dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico è soggetta a comunicazione al comune ove ha sede l’azienda e può essere effettuata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e il luogo in cui verrà effettuata.
Si può effettuare questa modalità anche per la vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
La Domanda:
  Il produttore agricolo che intende effettuare il commercio al minuto dei suoi prodotti in locali aperti al pubblico. E’ definito produttore agricolo chi esercita la coltivazione di un fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse si intendo quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
L’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle aziende nell’anno solare precedente deve risultare inferiore a € 41.316,55 per gli imprenditori individuali o € 1.032.913,80 per le società pena l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 112/98.
La comunicazione consiste nella compilazione di un modello, non soggetto a bollo, e deve indicare:
a) Le generalità del richiedente;
b) L’iscrizione al registro delle imprese;
c) L’ubicazione dell’impresa;
d) La specificazione dei prodotti che si intende commerciare e le modalità con cui si intende effettuare il commercio;
e) Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Inoltre sempre nel modello di comunicazione deve essere indicato di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti nell’ultimo quinquennio, e di rispettare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità per la vendita dei prodotti.
La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
Modalità di Tempo:
Istruttoria
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di comunicazione, procedono alla verifica di quanto dichiarato.
Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione.
Decorsi 30 giorni senza che sia pervenuto alcun provvedimento di sospensione, blocco, o comunque inibitorio da parte del comune si può procedere ad avviare l’attività.
Modelli:
Allegato
Documentazione da produrre da parte dell'utente:
Allegato
Normativa di riferimento:

Normativa Nazionale
-D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114. “Riforma della disciplina relativa la settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.”
-D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228. “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”

Normativa regionale
-L.R 27 settembre 1999, n. 33, Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59».
-L.R. 26 aprile 2000, n. 31 ”Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato, industria, commercio ed agricoltura.”
-L.R. 26 aprile 2000, n. 36. Modifica alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 ad oggetto: «Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59"».

Modulo:


 

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO
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