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ATTIVITA'
PRODUTTIVE |
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Attività Produttive - Iter Procedimenti e
Modulistica
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Descrizione: |
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Commercio
al dettaglio in sede fissa da parte dei produttori
agricoli
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Ente
Competente: |
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Il
comune competente per territorio relativo alla
residenza se persona fisica o la sede legale,
in caso di società. |
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Campo
di Applicazione: |
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L’art.
4 del D.Lgs. 228/01 prevede la possibilità
da parte degli imprenditori agricoli
di esercitare la vendita diretta al
dettaglio, dei prodotti provenienti
in misura prevalente dalle aziende,
osservate le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanità. In
tali casi come previsto dall’art.
4 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 114/98,
non si applicano le disposizioni contenute
nel decreto legislativo stesso.
La vendita al dettaglio dei prodotti
agricoli in locali aperti al pubblico
è soggetta a comunicazione al
comune ove ha sede l’azienda e
può essere effettuata trascorsi
trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Tale comunicazione oltre
alle indicazioni delle generalità
del richiedente, dell’iscrizione
nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell’azienda, deve
contenere la specificazione dei prodotti
di cui si intende praticare la vendita
e il luogo in cui verrà effettuata.
Si può effettuare questa modalità
anche per la vendita di prodotti derivati,
ottenuti a seguito di attività
di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate
al completo sfruttamento del ciclo produttivo
dell’impresa. |
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La
Domanda: |
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Il
produttore agricolo che intende effettuare
il commercio al minuto dei suoi prodotti
in locali aperti al pubblico. E’
definito produttore agricolo chi esercita
la coltivazione di un fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività
connesse. Per attività connesse
si intendo quelle attività dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione
dei prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dell’allevamento di animali,
nonché le attività dirette
alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata.
L’ammontare dei ricavi derivanti
dalla vendita dei prodotti non provenienti
dalle aziende nell’anno solare
precedente deve risultare inferiore
a € 41.316,55 per gli imprenditori
individuali o € 1.032.913,80 per
le società pena l’applicazione
delle disposizioni contenute nel D.Lgs
112/98.
La comunicazione consiste nella compilazione
di un modello, non soggetto a bollo,
e deve indicare:
a) Le generalità del richiedente;
b) L’iscrizione al registro delle
imprese;
c) L’ubicazione dell’impresa;
d) La specificazione dei prodotti che
si intende commerciare e le modalità
con cui si intende effettuare il commercio;
e) Il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di igiene e sanità.
Inoltre sempre nel modello di comunicazione
deve essere indicato di non aver riportato
condanne con sentenza passata in giudicato,
per delitti in materia di igiene e sanità
o frode nella preparazione degli alimenti
nell’ultimo quinquennio, e di
rispettare le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanità per
la vendita dei prodotti.
La firma in calce al documento deve
essere apposta in presenza del funzionario
comunale oppure al modello deve essere
allegata fotocopia del documento d’identità. |
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Modalità
di Tempo: |
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Istruttoria
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello
di comunicazione, procedono alla verifica di
quanto dichiarato.
Tali verifiche devono essere effettuate entro
30 giorni dalla presentazione della comunicazione.
Decorsi 30 giorni senza che sia pervenuto alcun
provvedimento di sospensione, blocco, o comunque
inibitorio da parte del comune si può
procedere ad avviare l’attività. |
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Modelli: |
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Allegato |
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Documentazione
da produrre da parte dell'utente: |
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Allegato |
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Normativa
di riferimento: |
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Normativa
Nazionale
-D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114. “Riforma
della disciplina relativa la settore del commercio,
a norma dell’art. 4, comma 4, della
L. 15 marzo 1997, n. 59.”
-D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228. “Disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati.”
Normativa regionale
-L.R 27 settembre 1999, n. 33, Disciplina
regionale del commercio in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante: «Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59».
-L.R. 26 aprile 2000, n. 31 ”Abrogazione
di leggi regionali in materia di artigianato,
industria, commercio ed agricoltura.”
-L.R. 26 aprile 2000, n. 36. Modifica alla
legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 ad
oggetto: «Disciplina regionale del commercio
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante: "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18
marzo 1997, n. 59"».
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Modulo: |
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