|
|
|
ATTIVITA'
PRODUTTIVE |
.:
Attività Produttive - Iter Procedimenti e
Modulistica
| |
Descrizione: |
|
|
Denuncia
inizio attività vendita itinerante
da parte di produttore agricolo
|
|
Ente
Competente: |
|
|
Il
comune competente per territorio relativo:
-alla residenza se persona fisica o la sede
legale per le società;
-il comune sede del mercato |
|
Campo
di Applicazione: |
| |
L’art.
4 del D.Lgs. 228/01 prevede la possibilità
da parte degli imprenditori agricoli
di esercitare la vendita diretta al
dettaglio, dei prodotti provenienti
in misura prevalente dalle aziende,
osservate le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanità. In
tali casi come previsto dall’art.
4 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 114/98,
non si applicano le disposizioni contenute
nel decreto legislativo stesso.
Le modalità di vendita possono
essere suddivise in due tipi :
- La vendita diretta dei prodotti agricoli
in forma itinerante è soggetta
a comunicazione al comune ove ha sede
l’azienda e può essere
effettuata trascorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Tale
comunicazione oltre alle indicazioni
delle generalità del richiedente,
dell’iscrizione nel registro delle
imprese e degli estremi di ubicazione
dell’azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui si
intende praticare la vendita e delle
modalità con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
- La vendita al dettaglio dei prodotti
agricoli su aree pubbliche su posteggio
è soggetta a comunicazione la
quale deve contenere la richiesta di
assegnazione di posteggio medesimo,
ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.
114/98. Tale comunicazione oltre alle
indicazioni delle generalità
del richiedente, dell’iscrizione
nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell’azienda, deve
contenere la specificazione dei prodotti
di cui si intende praticare la vendita.
Tali modalità si applicano anche
per la vendita di prodotti derivati,
ottenuti a seguito di attività
di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate
al completo sfruttamento del ciclo produttivo
dell’impresa. |
|
La
Domanda: |
| |
ILa
comunicazione consiste nella compilazione
di un modello, non soggetto a bollo,
e deve indicare:
a) Le generalità del richiedente;
b) L’iscrizione al registro delle
imprese;
c) L’ubicazione dell’impresa;
d) La specificazione dei prodotti che
si intende commerciare e le modalità
con cui si intende effettuare il commercio;
e) Il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di igiene e sanità.
Inoltre sempre nel modello di comunicazione
deve essere indicato di non aver riportato
condanne con sentenza passata in giudicato,
per delitti in materia di igiene e sanità
o frode nella preparazione degli alimenti
nell’ultimo quinquennio, e di
rispettare le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanità per
la vendita dei prodotti. |
|
|
Modalità
di Tempo: |
|
|
Istruttoria
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello
di comunicazione, procedono alla verifica di
quanto dichiarato.
Tali verifiche devono essere effettuate entro
30 giorni dalla presentazione della comunicazione.
Decorsi 30 giorni senza che sia pervenuto alcun
provvedimento di sospensione, blocco , o comunque
inibitorio da parte del comune si può
procedere ad avviare l’attività. |
|
|
Modelli: |
|
|
Allegato |
|
Documentazione
da produrre da parte dell'utente: |
|
|
Allegato |
|
Normativa
di riferimento: |
|
|
Normativa
Nazionale
-L. 5 marzo 2001, n. 57. “Disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati.”
-D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114. “Riforma
della disciplina relativa la settore del commercio,
a norma dell’art. 4, comma 4, della
L. 15 marzo 1997, n. 59.”
-D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228. “Disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati.”
Normativa regionale
-L.R 27 settembre 1999, n. 33, Disciplina
regionale del commercio in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante: «Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59».
-L.R. 26 aprile 2000, n. 31 ”Abrogazione
di leggi regionali in materia di artigianato,
industria, commercio ed agricoltura.”
-L.R. 26 aprile 2000, n. 36. Modifica alla
legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 ad
oggetto: «Disciplina regionale del commercio
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante: "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18
marzo 1997, n. 59"».
|
|
Modulo: |
|
|
|
|