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ATTIVITA'
PRODUTTIVE |
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Attività Produttive - Iter Procedimenti e
Modulistica
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Descrizione: |
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Circoli
Privati |
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Ente
Competente: |
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Il
comune di Castellino del Biferno |
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Campo
di Applicazione: |
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SL'art.
3, c. 6, della L. 287/91 prevede i
casi in cui non si applicano i limiti
numerici per il rilascio di autorizzazioni
concernenti la somministrazione di
alimenti e bevande, ed in particolare
alla lettera e) fa riferimento alle
mense aziendali e agli spacci annessi
ai circoli cooperativi e degli enti
a carattere nazionale le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'interno.
L'art. 86, c. 2, del Testo Unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato
con R.D. n. 773/31, prima regolamentazione
della somministrazione di bevande
alcoliche all'interno di circoli privati
e ancora oggi in vigore, stabilisce
che "la licenza del Comune è
necessaria anche per lo spaccio al
minuto o il consumo di vino, birra
o qualsiasi bevanda alcolica presso
enti collettivi o circoli privati
di qualunque specie, anche se la vendita
o il consumo siano limitati ai soli
soci".
La licenza, richiesta solo per la
somministrazione di alcolici, è
rilasciata dietro richiesta dei circoli,
previa verifica dei requisiti morali
previsti per il rilascio delle licenze
di pubblica sicurezza.
La somministrazione di bevande non
alcoliche è implicitamente
considerata libera, e non si parla
di somministrazione di alimenti.
Si legge nella relativa relazione
illustrativa che la normativa proposta
conferma, dandone certezza giuridica,
il doppio regime autorizzatorio al
quale sono sottoposti i circoli privati:
quello previsto dalla L. n. 287/91,
di natura commerciale, e quello previsto
dall'art. 86 del T.U.L.P.S., integrato
con l'art. 19, comma 4, del D.P.R.
n. 616/77, che attiene agli aspetti
di sicurezza pubblica.
Tale doppio regime autorizzatorio
comprende le associazioni aventi finalità
assistenziali, sia aderenti sia non
aderenti ad organizzazioni nazionali.
La denuncia di inizio di attività
per i circoli aderenti ad enti riconosciuti
e l'autorizzazione per i circoli non
aderenti ad enti riconosciuti valgono
anche come autorizzazione ai fini
di cui al secondo comma dell'articolo
86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18/6/31 n. 773.
Vengono distinti circoli aderenti
e circoli non aderenti ad enti a carattere
nazionale le cui finalità sono
riconosciute dal Ministero dell'interno.
Per i primi l'attività di somministrazione
viene avviata su denuncia di inizio
attività ferma restando l'esclusione
dal contingentamento numerico delle
attività stesse; l'associazione
deve trovarsi nelle condizioni di
cui all'art. 111, commi 3 e 4-quinquies,
del D.P.R. n. 917/86; qualora l'associazione
non si conformi alle clausole previste
dal citato comma 4-quinquies, dell'art.
111, deve essere seguita una procedura
diversa.
Per i circoli non aderenti ad enti
a carattere nazionale le cui finalità
sono riconosciute dal Ministero dell'interno
si prevede che l'attività di
somministrazione sia soggetta al rilascio
dell'autorizzazione comunale, legato
alla disponibilità del contingente
numerico, e la domanda di autorizzazione
si intende accolta se il diniego non
è comunicato entro 45 giorni;
l'associazione deve avere le caratteristiche
di ente non commerciale, ai sensi
degli articoli 111 e 111-bis del D.P.R.
n. 917/86.
In entrambi i casi, qualora l'attività
di gestione venga affidata a terzi,
questi devono essere iscritti nel
Registro Esercenti il Commercio. Si
dà ampio spazio all'autocertificazione:
infatti, a parte la copia semplice
non autenticata dello Statuto o dell'atto
costitutivo, unico allegato previsto,
la denuncia o la domanda, a seconda
dei casi, contiene una serie di dichiarazioni
rese da parte del legale rappresentante
(caratteristiche dell'ente di adesione,
tipo di attività di somministrazione,
ubicazione e superficie del locali,
requisiti in materia edilizia, igienico-sanitaria,
etc.).
Il Comune verifica inizialmente, e
poi annualmente, il rispetto delle
condizioni richieste in entrambi i
casi.
Si conferma che il procedimento si
applica a tutte le associazioni private
che hanno gli scopi previsti dalla
recente normativa sul no profit e,
precisamente, le associazioni politiche,
sindacali, di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della
persona.
I circoli privati e gli enti collettivi
che somministrano alimenti e bevande
ai loro soci devono disporre di locali
ubicati all'interno della loro rispettiva
sede e tali da non consentire l'accesso
diretto da strade, piazze od altri
luoghi pubblici, poiché tale
accesso è la caratteristica
fondamentale di ogni pubblico esercizio.
Per di più all'esterno della
struttura in cui circoli od enti hanno
sede non possono essere apposte né
insegne né targhe né
qualunque altra indicazione che in
qualche modo serva a pubblicizzare
le attività di somministrazione
che vengono esercitate all'interno
della struttura medesima.
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Iter
Autorizzativo: |
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Circoli
aderenti ad enti riconosciuti
L'interessato
pertanto dovrà presentare una
denuncia alla Pubblica Amministrazione
competente, indicando:
- l'ente nazionale con finalità
assistenziali al quale aderisce;
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie dei
locali adibiti alla somministrazione;
- che l'associazione si trova nelle
condizioni previste dall'articolo
111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies,
del testo unico delle imposte sui
redditi;
- che il locale, ove è esercitata
la somministrazione, è conforme
alle norme e prescrizioni in materia
edilizia, igienico-sanitaria e ai
criteri di sicurezza stabiliti dal
Ministero dell'interno, in particolare,
di essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni in materia.
Alla denuncia è allegata copia
semplice, non autenticata, dell'atto
costitutivo o dello statuto.
Se l'attività di somministrazione
è affidata in gestione a terzi,
questi deve essere iscritto al registro
degli esercenti il commercio di cui
all'articolo 2 della legge n. 287/91.
Se il circolo o l'associazione non
si conforma alle clausole previste
dall'articolo 111, comma 4-quinquies,
del testo unico delle imposte sui
redditi, l'esercizio dell'attività
di somministrazione di alimenti e
bevande è subordinato all'iscrizione
nel registro degli esercenti il commercio,
di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge n. 287/91, del legale rappresentante
del circolo o dell'associazione o
di un suo delegato ed al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo
3 della medesima legge.
Il legale rappresentante dell'associazione
o del circolo è obbligato a
comunicare immediatamente al Comune
le variazioni intervenute successivamente
alla dichiarazione, in merito alla
sussistenza dell'adesione agli enti.
Resta ferma la possibilità
per il Comune di effettuare controlli
ed ispezioni.
Il Comune, che riceve la denuncia
di inizio attività, la comunica
per conoscenza alla competente Azienda
Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere
necessario all'eventuale rilascio
dell'autorizzazione di idoneità
sanitaria.
Circoli
aderenti ad enti non riconosciuti
L'interessato
pertanto dovrà presentare una
richiesta di autorizzazione alla Pubblica
Amministrazione competente, indicando:
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie del
locale adibito alla somministrazione;
- che l'associazione ha le caratteristiche
di ente non commerciale, ai sensi
degli articoli 111 e 111-bis del testo
unico delle imposte sui redditi;
- che il locale, ove è esercitata
la somministrazione, è conforme
alle norme e prescrizioni in materia
edilizia, igienico-sanitaria e ai
criteri di sicurezza stabiliti dal
Ministero dell'interno, in particolare,
di essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni in materia.
Alla domanda è allegata copia
semplice, non autenticata, dell'atto
costitutivo o dello statuto.
Se l'attività di somministrazione
è affidata in gestione a terzi,
questi deve essere iscritto al registro
degli esercenti il commercio di cui
all'articolo 2 della legge n. 287/91.
Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione,
verifica che lo statuto dell'associazione,
preveda le modalità volte a
garantire l'effettività del
rapporto associativo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa, nonché
lo svolgimento effettivo dell'attività
istituzionale.
La domanda si considera accolta qualora
non sia comunicato il diniego entro
quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda.
Se il circolo o l'associazione non
rispetta le condizioni previste dagli
articoli 111 e 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, l'esercizio
dell'attività di somministrazione
di alimenti e bevande è subordinato
all'iscrizione nel registro degli
esercenti il commercio di cui all'articolo
2, comma 1, della legge n. 287/91,
del legale rappresentante del circolo
o dell'associazione o di un suo delegato.
Il legale rappresentante dell'associazione
o del circolo è obbligato a
comunicare immediatamente al Comune
le variazioni intervenute successivamente
alla dichiarazione di cui sopra in
merito al rispetto delle condizioni
previste dagli articoli 111 e 111-bis
del testo unico delle imposte sui
redditi e dal presente articolo. Resta
ferma la possibilità per il
Comune di effettuare controlli ed
ispezioni.
Articolo
111
1.
Non è considerata commerciale
l'attività svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità
istituzionali, dalle associazioni,
da consorzi e dagli altri enti non
commerciali di tipo associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti
a titolo di quote o contributi associativi
non concorrono a formare il reddito
complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate
nell'esercizio di attività
commerciali, salvo il disposto del
secondo periodo del comma 1 dell'art.
108, le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi agli associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici,
compresi i contributi e le quote supplementari
determinati in funzione delle maggiori
o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono
alla formazione del reddito complessivo
come componenti del reddito di impresa
o come redditi diversi secondo che
le relative operazioni abbiano carattere
di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della
persona non si considerano commerciali
le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale
o nazionale, dei rispettivi associati
o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali,
nonché le cessioni anche a
terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non
si applica per le cessioni di beni
nuovi prodotti per la vendita, per
le somministrazioni di pasti, per
le erogazioni di acqua, gas, energia
elettrica e vapore, per le prestazioni
alberghiere, di alloggio, di trasporto
e di deposito e per le prestazioni
di servizi portuali e aeroportuali
né per le prestazioni effettuate
nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e
di mense; b) organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici; c) gestione
di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale; d) pubblicità
commerciale; e) telecomunicazioni
e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione
sociale ricomprese tra gli enti di
cui all'articolo 3, comma 6, lettera
e), della L. 25/8/91 n. 287, le cui
finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considerano commerciali, anche
se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi
similari e l'organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici, sempreché
le predette attività siano
strettamente complementari a quelle
svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e siano effettuate
nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici di cui al comma
4-bis non è considerata commerciale
anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria,
nonché da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, sempreché
sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma
3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali
e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attività
commerciali le cessioni delle pubblicazioni,
anche in deroga al limite di cui al
comma 3, riguardanti i contratti collettivi
di lavoro, nonché l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia
di applicazione degli stessi contratti
e di legislazione sul lavoro, effettuate
verso pagamento di corrispettivi che
in entrambi i casi non eccedano i
costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui
ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater
si applicano a condizione che le associazioni
interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in
modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione
con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della L. 23/12/96 n.
662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilità libera degli
organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti; è ammesso il
voto per corrispondenza per le associazioni
il cui atto costitutivo, anteriore
al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalità di voto ai sensi dell'articolo
2532, ultimo comma, del codice civile
e sempreché le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano
prive di organizzazione a livello
locale;
f) intrasmissibilità della
quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità
della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle
lettere c) ed e) del comma 4-quinquies
non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonché
alle associazioni politiche, sindacali
e di categoria. |
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Normativa
di riferimento: |
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Normativa
Nazionale
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza.
L. 30 aprile 1962, n. 283, Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento
di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.
283 , e successive modificazioni, in materia
di disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande.
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione
delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualità dell'aria, relativamente
a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, numero
183.
D.P.R. 25 luglio 1991 – Allegato I,
Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento
in materia di emissioni poco significative
e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio
1989.
L. 25 agosto 1991, n. 287, Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi.
D.M.Interno 17 dicembre 1992, n. 564, Regolamento
concernente i criteri di sorvegliabilità
dei locali adibiti a pubblici esercizi per
la somministrazione di alimenti e bevande.
D.P.R. 13 dicembre 1995, Atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni per la determinazione
del numero di esercizi abilitati alla somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande.
L. 27 febbraio 1996, n. 25, Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative
nel settore delle attività produttive
ed altre disposizioni urgenti in materia.
L. 12 agosto 1993, n. 310, art. 8 Comunicazione
al Questore
L. 1 giugno 1971, n. 425, Chiusura settimanale
pubblici esercizi.
L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al
sistema penale.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
25 febbraio 1999, prot. 530260, concernente
la somministrazione di alimenti e bevante
congiunta a trattenimento e svago - autorizzazioni
escluse a limiti numerici.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
13 maggio 1999, prot. 530368, concernente
i trasferimenti di sede di esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
18 ottobre 1999, prot. 530937, concernente
una richiesta di chiarimenti su dipendente
con qualifica di cameriere per ammissione
esame REC - art. 2, comma 3, legge 287/91.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato
5 giugno 2000, n. 505311, Legge 25 agosto
1991, n. 287. Rilascio autorizzazione. Quesito.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
22 novembre 2000, prot. 510948, D.M. 4 agosto
1988, n. 375 (art. 3, comma 6). Valutazione
della corrispondenza dei titoli di studio
esteri a quelli italiani ai fini della iscrizione
al REC.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato
22 gennaio 2001, n. 3507/C, Legge 25 agosto
1991, n. 287. D.P.C.M. 26 maggio 2000, Composizione
delle Commissioni di cui all'art. 6, commi
1 e 3, della legge n. 287 del 1991.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
1 marzo 2001, prot. 503056, Legge n. 287/91
- Attività di vendita esercitata negli
esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande - Obbligo di esposizione dei prezzi
– orari.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
5 marzo 2001, prot. 503228, Somministrazione
di alimenti e bevande – autorizzazioni
stagionali – L. 25.8.1991 n. 287.
Risposta Min. Attività Produttive al
Foglio n. 3148 del 1 marzo 2002, Ambito di
applicazione della L. 287/91 – Somministrazione
a domicilio del cliente.
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, Regolamento
recante semplificazione del procedimento per
il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione
di alimenti e bevande da parte di circoli
privati.
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, Regolamento
per la semplificazione dei procedimenti relativi
ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività
disciplinate dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza nonché al riconoscimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza
(numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L.
n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato
1 della L. n. 50/1999).
L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002).
Nota Min. Attività Produttive 17 aprile
2002, prot. 504334, Legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Finanziaria 2002), art. 52, comma
17. Esercizio di attività in sagre,
fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico (REC).
Nota Min. Attività Produttive 3 maggio
2002, prot. 506445, Esercizio autorizzato
ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287,
alla somministrazione di alimenti e bevande
di tipologia C, congiuntamente ad attività
di trattenimento e svago.
Nota Min. Attività Produttive 6 maggio
2002, prot. 506542, Legge 25 agosto 1991,
n. 287. Somministrazione di alimenti e bevande
di tipologia C, congiuntamente ad attività
di trattenimento e svago.
Nota Min. Attività Produttive 7 giugno
2002, prot. 506658, Quesito in merito alla
legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 2, comma
4 - cause di impossibilità di iscrizione
al REC.
Nota Min. Attività Produttive 20 giugno
2002, prot. 507331, Quesito relativo alla
Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento
della normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi. Case di riposo, autorizzazione
amministrativa.
Nota Min. Attività Produttive 1 luglio
2002, prot. 507932, Quesito in materia di
chiusura settimanale di pubblici esercizi.
Legge 01/06/71 n. 425 - vigenza.
Nota Min. Attività Produttive 1 luglio
2002, prot. 507968, Somministrazione primi
piatti in pubblici esercizi.
Nota Min. Attività Produttive 18 luglio
2002, prot. 509311, Licenze temporanee per
la somministrazione di alimenti e bevande.
Quesito.
Nota Min. Attività Produttive 2 ottobre
2002, prot. 512040, Esercizio autorizzato
ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287,
alla somministrazione di alimenti e bevande
di tipologia b, con richiesta di abbinamento
di autorizzazione di tipo a.
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