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ATTIVITA' PRODUTTIVE

.: Attività Produttive - Iter Procedimenti e Modulistica

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Descrizione:

Circoli Privati

Ente Competente:
Il comune di Castellino del Biferno
Campo di Applicazione:
 

SL'art. 3, c. 6, della L. 287/91 prevede i casi in cui non si applicano i limiti numerici per il rilascio di autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande, ed in particolare alla lettera e) fa riferimento alle mense aziendali e agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno.
L'art. 86, c. 2, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/31, prima regolamentazione della somministrazione di bevande alcoliche all'interno di circoli privati e ancora oggi in vigore, stabilisce che "la licenza del Comune è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci".
La licenza, richiesta solo per la somministrazione di alcolici, è rilasciata dietro richiesta dei circoli, previa verifica dei requisiti morali previsti per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza.
La somministrazione di bevande non alcoliche è implicitamente considerata libera, e non si parla di somministrazione di alimenti.
Si legge nella relativa relazione illustrativa che la normativa proposta conferma, dandone certezza giuridica, il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati: quello previsto dalla L. n. 287/91, di natura commerciale, e quello previsto dall'art. 86 del T.U.L.P.S., integrato con l'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica.
Tale doppio regime autorizzatorio comprende le associazioni aventi finalità assistenziali, sia aderenti sia non aderenti ad organizzazioni nazionali.
La denuncia di inizio di attività per i circoli aderenti ad enti riconosciuti e l'autorizzazione per i circoli non aderenti ad enti riconosciuti valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/6/31 n. 773.
Vengono distinti circoli aderenti e circoli non aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'interno.
Per i primi l'attività di somministrazione viene avviata su denuncia di inizio attività ferma restando l'esclusione dal contingentamento numerico delle attività stesse; l'associazione deve trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 111, commi 3 e 4-quinquies, del D.P.R. n. 917/86; qualora l'associazione non si conformi alle clausole previste dal citato comma 4-quinquies, dell'art. 111, deve essere seguita una procedura diversa.
Per i circoli non aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'interno si prevede che l'attività di somministrazione sia soggetta al rilascio dell'autorizzazione comunale, legato alla disponibilità del contingente numerico, e la domanda di autorizzazione si intende accolta se il diniego non è comunicato entro 45 giorni; l'associazione deve avere le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del D.P.R. n. 917/86.
In entrambi i casi, qualora l'attività di gestione venga affidata a terzi, questi devono essere iscritti nel Registro Esercenti il Commercio. Si dà ampio spazio all'autocertificazione: infatti, a parte la copia semplice non autenticata dello Statuto o dell'atto costitutivo, unico allegato previsto, la denuncia o la domanda, a seconda dei casi, contiene una serie di dichiarazioni rese da parte del legale rappresentante (caratteristiche dell'ente di adesione, tipo di attività di somministrazione, ubicazione e superficie del locali, requisiti in materia edilizia, igienico-sanitaria, etc.).
Il Comune verifica inizialmente, e poi annualmente, il rispetto delle condizioni richieste in entrambi i casi.
Si conferma che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti dalla recente normativa sul no profit e, precisamente, le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
I circoli privati e gli enti collettivi che somministrano alimenti e bevande ai loro soci devono disporre di locali ubicati all'interno della loro rispettiva sede e tali da non consentire l'accesso diretto da strade, piazze od altri luoghi pubblici, poiché tale accesso è la caratteristica fondamentale di ogni pubblico esercizio.
Per di più all'esterno della struttura in cui circoli od enti hanno sede non possono essere apposte né insegne né targhe né qualunque altra indicazione che in qualche modo serva a pubblicizzare le attività di somministrazione che vengono esercitate all'interno della struttura medesima.


Iter Autorizzativo:
  Circoli aderenti ad enti riconosciuti

L'interessato pertanto dovrà presentare una denuncia alla Pubblica Amministrazione competente, indicando:
- l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
- che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge n. 287/91.
Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/91, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Il Comune, che riceve la denuncia di inizio attività, la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria.

Circoli aderenti ad enti non riconosciuti

L'interessato pertanto dovrà presentare una richiesta di autorizzazione alla Pubblica Amministrazione competente, indicando:
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
- che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge n. 287/91.
Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione, preveda le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/91, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui sopra in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Articolo 111

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della L. 25/8/91 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Normativa di riferimento:

Normativa Nazionale
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
L. 30 aprile 1962, n. 283, Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, numero 183.
D.P.R. 25 luglio 1991 – Allegato I, Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.
L. 25 agosto 1991, n. 287, Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
D.M.Interno 17 dicembre 1992, n. 564, Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
D.P.R. 13 dicembre 1995, Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L. 27 febbraio 1996, n. 25, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
L. 12 agosto 1993, n. 310, art. 8 Comunicazione al Questore
L. 1 giugno 1971, n. 425, Chiusura settimanale pubblici esercizi.
L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 25 febbraio 1999, prot. 530260, concernente la somministrazione di alimenti e bevante congiunta a trattenimento e svago - autorizzazioni escluse a limiti numerici.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 13 maggio 1999, prot. 530368, concernente i trasferimenti di sede di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 18 ottobre 1999, prot. 530937, concernente una richiesta di chiarimenti su dipendente con qualifica di cameriere per ammissione esame REC - art. 2, comma 3, legge 287/91.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 5 giugno 2000, n. 505311, Legge 25 agosto 1991, n. 287. Rilascio autorizzazione. Quesito.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 22 novembre 2000, prot. 510948, D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (art. 3, comma 6). Valutazione della corrispondenza dei titoli di studio esteri a quelli italiani ai fini della iscrizione al REC.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 22 gennaio 2001, n. 3507/C, Legge 25 agosto 1991, n. 287. D.P.C.M. 26 maggio 2000, Composizione delle Commissioni di cui all'art. 6, commi 1 e 3, della legge n. 287 del 1991.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 1 marzo 2001, prot. 503056, Legge n. 287/91 - Attività di vendita esercitata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo di esposizione dei prezzi – orari.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 5 marzo 2001, prot. 503228, Somministrazione di alimenti e bevande – autorizzazioni stagionali – L. 25.8.1991 n. 287.
Risposta Min. Attività Produttive al Foglio n. 3148 del 1 marzo 2002, Ambito di applicazione della L. 287/91 – Somministrazione a domicilio del cliente.
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999).
L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
Nota Min. Attività Produttive 17 aprile 2002, prot. 504334, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), art. 52, comma 17. Esercizio di attività in sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico (REC).
Nota Min. Attività Produttive 3 maggio 2002, prot. 506445, Esercizio autorizzato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, alla somministrazione di alimenti e bevande di tipologia C, congiuntamente ad attività di trattenimento e svago.
Nota Min. Attività Produttive 6 maggio 2002, prot. 506542, Legge 25 agosto 1991, n. 287. Somministrazione di alimenti e bevande di tipologia C, congiuntamente ad attività di trattenimento e svago.
Nota Min. Attività Produttive 7 giugno 2002, prot. 506658, Quesito in merito alla legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 2, comma 4 - cause di impossibilità di iscrizione al REC.
Nota Min. Attività Produttive 20 giugno 2002, prot. 507331, Quesito relativo alla Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. Case di riposo, autorizzazione amministrativa.
Nota Min. Attività Produttive 1 luglio 2002, prot. 507932, Quesito in materia di chiusura settimanale di pubblici esercizi. Legge 01/06/71 n. 425 - vigenza.
Nota Min. Attività Produttive 1 luglio 2002, prot. 507968, Somministrazione primi piatti in pubblici esercizi.
Nota Min. Attività Produttive 18 luglio 2002, prot. 509311, Licenze temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande. Quesito.
Nota Min. Attività Produttive 2 ottobre 2002, prot. 512040, Esercizio autorizzato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, alla somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b, con richiesta di abbinamento di autorizzazione di tipo a.

 

 

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