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L'art.
194 del R.D. 6/5/40 n. 635, stabilisce
che nei pubblici esercizi non sono
permessi i giochi, ove non ne sia
stata data espressa autorizzazione:
ogni attività quindi che si
svolge all'interno di un esercizio
pubblico per passatempo, divertimento,
ricreazione e che abbia le caratteristiche
di un gioco (gioco delle carte, biliardo,
boccette, flipper, video-games, dama,
scacchi, ecc...) deve essere preventivamente
ed espressamente autorizzata.
Questa autorizzazione è prevista
dall'art. 86 del R.D. n. 773/31 che
dispone l'obbligo della "licenza
di polizia" per tutti gli esercizi
pubblici e stabilisce in particolare
che non possono esercitarsi sale pubbliche
per bigliardi o per altri giuochi
leciti senza licenza del Questore.
La competenza però per il rilascio
delle licenze previste dal citato
art. 86 è stata trasferita
dal Questore al Comune con l'art.
19, punto 8), del D.P.R. 24/7/77 n.
616.
Per l'apertura di una sala giochi,
il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella
sentenza 10 marzo 1992, n. 263, ha
ritenuto che rientri tra questi anche
lo stato dei luoghi e le caratteristiche
del traffico veicolare o pedonale
che in essi si svolge, con immediati
riflessi sulla incolumità personale
di coloro che, per varie ragioni,
in detti luoghi si trovano a transitare.
La licenza (anche se sostituita da
denuncia di inizio attività)
prevista dall'art. 86 per i giochi
leciti è, quale licenza di
polizia, soggetta alle disposizioni
generali e in particolare:
- all'art. 8 che prevede che le autorizzazioni
di polizia sono personali e che non
possono in alcun modo essere trasmesse
né dar luogo a rapporti di
rappresentanza. Nei casi in cui è
consentita la rappresentanza nell'esercizio
di una autorizzazione di polizia,
il rappresentante deve possedere i
requisiti necessari per conseguire
l'autorizzazione e ottenere la approvazione
dell'autorità di pubblica sicurezza
che ha conceduto l'autorizzazione;
- all'art. 9 che prevede che, oltre
le condizioni stabilite dalla legge,
chiunque ottenga un'autorizzazione
di polizia deve osservare le prescrizioni,
che l'autorità di pubblica
sicurezza ritenga di imporgli nel
pubblico interesse.
All'art. 10 del inoltre dispone che
le autorizzazioni di polizia possono
essere revocate o sospese in qualsiasi
momento, nel caso di abuso della persona
autorizzata: la revoca poi è
sempre disposta, ai sensi dell'art.
11, quando nella persona autorizzata
vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate,
e possono essere revocate quando sopraggiungono
o vengono a risultare circostanze
che avrebbero imposto o consentito
il diniego della autorizzazione.
Senza dubbio, nell'ipotesi in cui
la licenza per giochi leciti sia stata
sostituita da una denuncia di inizio
attività, l'Amministrazione
comunale non potrà procedere
con una revoca ma dovrà emanare
un divieto motivato di prosecuzione
dell'attività.
L'esercizio di giochi leciti, l'installazione
di giochi elettronici all'interno
di esercizi pubblici o commerciali,
ovvero l'apertura di sale gioco senza
la prescritta licenza di polizia (e
quindi senza aver presentato apposita
denuncia di inizio di attività)
comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista
dall'art. 17-bis, comma 1, del citato
Reggio Decreto. Questo articolo aggiunto
dal D.Lgs 13/7/94 n. 480, prevede
il pagamento di una somma da €
516,46 a € 3098,74. Ossia il
pagamento in misura ridotta €
1032,91 secondo quanto stabilito dalla
L. 689/91.
Il pubblico ufficiale che accerta
l'esercizio abusivo di giochi leciti
deve pertanto procedere alla contestazione
immediata o alla notificazione degli
estremi della violazione agli interessati
e, come disposto dall'art. 17-ter,
e riferirne per iscritto, senza ritardo,
al Sindaco.
Entro cinque giorni dalla ricezione
della predetta comunicazione, il Sindaco
(o meglio il dirigente comunale competente),
con provvedimento motivato, ordina
la cessazione dell'attività
condotta in difetto di autorizzazione.
Si precisa che, poiché l'attività
di sala giochi esercitata permanentemente
in locali pubblici, in cui sono installati
apparecchi di divertimento ed in cui
il pubblico sosta senza assistere
a manifestazioni di spettacolo, è
soggetta alla disciplina dell'art.
86, non può essere classificata
come attività di pubblico spettacolo
e quindi i locali ove questa attività
si attua non sono soggetti all'obbligo
dei controlli da parte della Commissione
provinciale di vigilanza.
Per quanto attiene invece le norme
di sicurezza e prevenzioni incendi,
quando nelle sale giochi si supera
la capienza di 100 persone, i titolari
devono richiedere il certificato di
prevenzione incendi, dovendosi queste
attività ritenersi incluse
nel punto 83 del D.M. 16/2/82 recante
modificazioni del D.M 27/9/65, concernente
la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione
incendi.
Il primo comma dell'art. 110 del R.D
n. 773/31, come modificato dalla L.
n. 388/00, stabilisce che in tutte
le sale da biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, autorizzati a praticare
il gioco o ad installare apparecchi
da gioco, deve essere esposta una
tabella, vidimata dal questore, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo anche quelli che l'autorità
stessa ritenga di vietare nel pubblico
interesse, e le prescrizioni e i divieti
specifici che ritenga di disporre
nel pubblico interesse.
Per giochi d'azzardo devono intendersi
quelli definiti dall'art. 721 cod.
pen. che stabilisce che sono tali
quelli nei quali ricorre il fine di
lucro e la vincita o la perdita è
interamente o quasi aleatoria. Per
aversi giuoco d'azzardo quindi è
indispensabile il concorso di due
elementi:
- un elemento di carattere oggettivo:
l'aleatorietà della vincita
o della perdita, inerente al giuoco
stesso;
- un elemento di carattere soggettivo:
il fine di lucro delle persone partecipanti
ed interessate.
Nella tabella dei giochi vietati sono
elencati anche giochi non d'azzardo
ma che l'autorità di pubblica
sicurezza ritiene di vietare nel pubblico
interesse, e in essa deve essere fatta
espressa menzione del divieto delle
scommesse.
Questa tabella dei giochi proibiti
deve essere tenuta esposta in luogo
visibile nell'esercizio.
Il Ministero dell'interno, nella circ.
14 febbraio 2001, n. 557/B.720.l2001,
precisa che le tabelle potranno essere
integrate "con utili prescrizioni
circa le modalità d'uso dei
giochi consentiti, soprattutto con
riguardo alla tutela dei minori, alle
modalità di prolungamento o
ripetizione (sia ai fini della temporizzazione
minima prevista dalla legge, che ai
fini del premio) ed agli accessori
(lettori di banconote, telecomandi,
sistemi di cumulo dei punteggi delle
partite diverse, ecc..) eventualmente
idonei a concretizzare o agevolare
un impiego illecito degli apparecchi
in questione".
L'obbligo di esposizione della tabella
va intesa in tutti i luoghi ove, oltre
alle varie attività consentite,
possa giocarsi anche al biliardo o
ad altri giochi leciti, e non già
in senso specifico, e cioè
esercizio pubblico destinato esclusivamente
allo svolgimento di quei giochi.
L'art. 110 del R.D. n. 773/31 modificato
dalla L. 6/10/95 n. 425 e dalla L.
23/12/00 n. 388, al comma terzo, conferma
che l'installazione e l'uso di apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco d'azzardo
sono vietati (il gioco d'azzardo è
infatti consentito solo nelle case
da gioco autorizzate ai sensi della
L. 27/2/98 n. 30) nei luoghi pubblici
o aperti al pubblico.
Il quarto comma precisa poi che si
considerano apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici
per il gioco d'azzardo quelli che
presentano anche una sola di queste
caratteristiche:
- hanno insita la scommessa;
- consentono vincite puramente aleatorie
di un qualsiasi premio in denaro o
in natura;
- consentono vincite di valore superiore
ai limiti fissati al comma quinto
dello stesso art. 110 (e di seguito
indicati).
Rimangono escluse dai giochi d'azzardo
le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato.
Si considerano invece, ai sensi del
quinto comma del citato art. 110,
apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento
e da gioco di abilità (cioè
giochi leciti) quelli:
- in cui l'elemento abilità
e trattenimento è preponderante
rispetto all'elemento aleatorio;
- in cui il valore del costo della
partita non supera il valore della
moneta metallica corrente di valore
non superiore ad un euro
- che possono distribuire premi che
consistono, per ciascuna partita ed
immediatamente dopo la sua conclusione,
nel prolungamento o nella ripetizione
della partita stessa fino ad un massimo
di dieci volte (il prolungamento o
la ripetizione devono avvenire di
seguito alla partita vincente);
- in cui la durata di ciascuna partita
non può essere inferiore a
dodici secondi.
Appartengono inoltre alla categoria
dei giochi leciti, secondo il disposto
del comma 6, dell'art. 110 del R.D.
n. 773/31, gli apparecchi:
- in cui il giocatore possa esprimere
la sua abilita fisica, mentale o strategica;
- attivabili unicamente con l'introduzione
di una moneta metallica o di un gettone
per un importo complessivo non superiore,
per ciascuna partita, a quello della
moneta metallica corrente di valore
non superiore ad un euro;
- che distribuiscono, direttamente
e immediatamente dopo la conclusione
della partita, premi consistenti in:
a) prodotti di piccola oggettistica,
non convertibili in denaro o scambiabili
con premi di diversa specie;
b) di valore complessivo non superiore
a dieci volte il costo della partita.
L'art. 86 del R.D. 773/31, modificato
dalla L. n. 388/00, prevede non solo
l'obbligo della licenza per installare
apparecchi da gioco, ma anche l'obbligo
della licenza per l'attività:
- di distribuzione di apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici;
- di gestione (accensione, raccolta
delle poste, consegna premi ecc..),
anche indiretta (è il caso
della gestione effettuata non dal
distributore ma dall'esercente presso
cui l'apparecchiatura è collocata),
dei medesimi apparecchi per i giochi
consentiti. Sono esclusi dall'obbligo
della licenza di distribuzione o di
gestione gli apparecchi indicati nel
comma 6 dell'art. 110 e cioè
gli apparecchi da gioco di abilità
con premi di piccola oggettistica.
La licenza per l'esercizio di sale
pubbliche da gioco in cui sono installati
apparecchi o congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco
e la licenza per lo svolgimento delle
attività di distribuzione o
di gestione, anche indiretta, di tali
apparecchi, sono rilasciate previo
nulla osta dell'Amministrazione finanziaria,
necessario comunque anche per l'installazione
degli stessi nei circoli privati.
L'art. 38 della L. 388/00 ha disciplinato
le modalità di rilascio del
nulla osta che viene rilasciato, previa
verifica della documentazione prodotta
dal richiedente, che deve attestare:
a) la conformità degli apparecchi
alle prescrizioni di legge o di regolamento;
b) l'installazione, su ciascun esemplare,
di un dispositivo per la lettura delle
schede a deconto o strumenti similari
come previsto dall'articolo 14-bis
del D.P.R. n. 640/72;
c) l'ulteriore installazione, su ciascun
esemplare, di un dispositivo idoneo
a garantire l'immodificabilità
delle caratteristiche e delle modalità
di funzionamento nonché della
distribuzione dei premi (dispositivo
antimanomissione).
I dispositivi previsti alle lettere
b) e c) devono essere conformi a modelli
da approvare con decreto del Ministro
delle finanze e il nulla osta quindi
potrà essere rilasciato solo
dopo l'approvazione degli anzidetti
modelli ed alla conseguente installazione
sugli apparecchi dei relativi dispositivi.
Per aprire una sala per l'accettazione
di scommesse l'interessato deve richiedere
una licenza di polizia che viene rilasciata
dall'autorità di pubblica sicurezza.
L'art. 88 del R.D. n. 773/31 stabilisce
che non possono essere rilasciate
licenze per l'esercizio di scommesse,
fatta eccezione per le scommesse nelle
corse, nelle regate, nei giuochi di
palla o pallone e in altre simili
gare, quando l'esercizio delle scommesse
costituisce una condizione necessaria
per l'utile svolgimento della gara.
La licenza per l'esercizio di accettazione
di scommesse è subordinata
all'approvazione, da parte dello stesso
Questore, delle norme che le regolano.
Tali norme devono tenersi affisse
in pubblico in modo da essere facilmente
consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse,
ancorché dovuta a sola negligenza
del concessionario, può dar
luogo a revoca della licenza.
Per quanto concerne la disciplina
delle attività di giuoco (giochi
di abilità e concorsi pronostici),
si evidenzia che il D.Lgs. 14/4/48
n. 496 stabilisce che l'organizzazione
e l'esercizio di giuochi di abilità
e di concorsi pronostici, per i quali
si corrisponda una ricompensa di qualsiasi
natura e per la cui partecipazione
sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro, sono riservati allo
Stato. L'organizzazione e l'esercizio
di queste attività sono affidate
al Ministero delle finanze, il quale
può effettuarne la gestione
o direttamente, o per mezzo di persone
fisiche o giuridiche, che diano adeguata
garanzia di idoneità. L'esercizio
abusivo di attività di giuoco
o di scommessa è punito dall'art.
4 della L. 401/89 recante interventi
nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di competizioni
agonistiche.
Questo
articolo stabilisce che:
- chiunque esercita abusivamente l'organizzazione
del giuoco del lotto o di scommesse
o di concorsi pronostici che la legge
riserva allo Stato o ad altro ente
concessionario, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni;
- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione
di pubbliche scommesse su altre competizioni
di persone o animali e giuochi di
abilità è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e
con l'ammenda non inferiore a lire
un milione;
- le pene di cui sopra si applicano
anche ai giuochi d'azzardo esercitati
a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo
110 del R.D. n. 773/31.
ientrano in questa fattispecie tutte
le somministrazioni di alimenti e
bevande temporanee in occasione di
manifestazioni fieristiche e sagre.
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