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ATTIVITA' PRODUTTIVE

.: Attività Produttive - Iter Procedimenti e Modulistica

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Descrizione:

Giochi Carte da tavolo in pubblici esercizi

Ente Competente:

- Il comune di Castellino del Biferno

Campo di Applicazione:
 

L'art. 194 del R.D. 6/5/40 n. 635, stabilisce che nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione: ogni attività quindi che si svolge all'interno di un esercizio pubblico per passatempo, divertimento, ricreazione e che abbia le caratteristiche di un gioco (gioco delle carte, biliardo, boccette, flipper, video-games, dama, scacchi, ecc...) deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata.
Questa autorizzazione è prevista dall'art. 86 del R.D. n. 773/31 che dispone l'obbligo della "licenza di polizia" per tutti gli esercizi pubblici e stabilisce in particolare che non possono esercitarsi sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti senza licenza del Questore. La competenza però per il rilascio delle licenze previste dal citato art. 86 è stata trasferita dal Questore al Comune con l'art. 19, punto 8), del D.P.R. 24/7/77 n. 616.
Per l'apertura di una sala giochi, il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 10 marzo 1992, n. 263, ha ritenuto che rientri tra questi anche lo stato dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare o pedonale che in essi si svolge, con immediati riflessi sulla incolumità personale di coloro che, per varie ragioni, in detti luoghi si trovano a transitare.
La licenza (anche se sostituita da denuncia di inizio attività) prevista dall'art. 86 per i giochi leciti è, quale licenza di polizia, soggetta alle disposizioni generali e in particolare:
- all'art. 8 che prevede che le autorizzazioni di polizia sono personali e che non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l'autorizzazione;
- all'art. 9 che prevede che, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
All'art. 10 del inoltre dispone che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata: la revoca poi è sempre disposta, ai sensi dell'art. 11, quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Senza dubbio, nell'ipotesi in cui la licenza per giochi leciti sia stata sostituita da una denuncia di inizio attività, l'Amministrazione comunale non potrà procedere con una revoca ma dovrà emanare un divieto motivato di prosecuzione dell'attività.
L'esercizio di giochi leciti, l'installazione di giochi elettronici all'interno di esercizi pubblici o commerciali, ovvero l'apertura di sale gioco senza la prescritta licenza di polizia (e quindi senza aver presentato apposita denuncia di inizio di attività) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17-bis, comma 1, del citato Reggio Decreto. Questo articolo aggiunto dal D.Lgs 13/7/94 n. 480, prevede il pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74. Ossia il pagamento in misura ridotta € 1032,91 secondo quanto stabilito dalla L. 689/91.
Il pubblico ufficiale che accerta l'esercizio abusivo di giochi leciti deve pertanto procedere alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione agli interessati e, come disposto dall'art. 17-ter, e riferirne per iscritto, senza ritardo, al Sindaco.
Entro cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il Sindaco (o meglio il dirigente comunale competente), con provvedimento motivato, ordina la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione.
Si precisa che, poiché l'attività di sala giochi esercitata permanentemente in locali pubblici, in cui sono installati apparecchi di divertimento ed in cui il pubblico sosta senza assistere a manifestazioni di spettacolo, è soggetta alla disciplina dell'art. 86, non può essere classificata come attività di pubblico spettacolo e quindi i locali ove questa attività si attua non sono soggetti all'obbligo dei controlli da parte della Commissione provinciale di vigilanza.
Per quanto attiene invece le norme di sicurezza e prevenzioni incendi, quando nelle sale giochi si supera la capienza di 100 persone, i titolari devono richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi queste attività ritenersi incluse nel punto 83 del D.M. 16/2/82 recante modificazioni del D.M 27/9/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Il primo comma dell'art. 110 del R.D n. 773/31, come modificato dalla L. n. 388/00, stabilisce che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco, deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.
Per giochi d'azzardo devono intendersi quelli definiti dall'art. 721 cod. pen. che stabilisce che sono tali quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria. Per aversi giuoco d'azzardo quindi è indispensabile il concorso di due elementi:
- un elemento di carattere oggettivo: l'aleatorietà della vincita o della perdita, inerente al giuoco stesso;
- un elemento di carattere soggettivo: il fine di lucro delle persone partecipanti ed interessate.
Nella tabella dei giochi vietati sono elencati anche giochi non d'azzardo ma che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di vietare nel pubblico interesse, e in essa deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
Questa tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.
Il Ministero dell'interno, nella circ. 14 febbraio 2001, n. 557/B.720.l2001, precisa che le tabelle potranno essere integrate "con utili prescrizioni circa le modalità d'uso dei giochi consentiti, soprattutto con riguardo alla tutela dei minori, alle modalità di prolungamento o ripetizione (sia ai fini della temporizzazione minima prevista dalla legge, che ai fini del premio) ed agli accessori (lettori di banconote, telecomandi, sistemi di cumulo dei punteggi delle partite diverse, ecc..) eventualmente idonei a concretizzare o agevolare un impiego illecito degli apparecchi in questione".
L'obbligo di esposizione della tabella va intesa in tutti i luoghi ove, oltre alle varie attività consentite, possa giocarsi anche al biliardo o ad altri giochi leciti, e non già in senso specifico, e cioè esercizio pubblico destinato esclusivamente allo svolgimento di quei giochi.
L'art. 110 del R.D. n. 773/31 modificato dalla L. 6/10/95 n. 425 e dalla L. 23/12/00 n. 388, al comma terzo, conferma che l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati (il gioco d'azzardo è infatti consentito solo nelle case da gioco autorizzate ai sensi della L. 27/2/98 n. 30) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il quarto comma precisa poi che si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che presentano anche una sola di queste caratteristiche:
- hanno insita la scommessa;
- consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura;
- consentono vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma quinto dello stesso art. 110 (e di seguito indicati).
Rimangono escluse dai giochi d'azzardo le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
Si considerano invece, ai sensi del quinto comma del citato art. 110, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità (cioè giochi leciti) quelli:
- in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio;
- in cui il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro
- che possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte (il prolungamento o la ripetizione devono avvenire di seguito alla partita vincente);
- in cui la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.
Appartengono inoltre alla categoria dei giochi leciti, secondo il disposto del comma 6, dell'art. 110 del R.D. n. 773/31, gli apparecchi:
- in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita fisica, mentale o strategica;
- attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro;
- che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in:
a) prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
b) di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.
L'art. 86 del R.D. 773/31, modificato dalla L. n. 388/00, prevede non solo l'obbligo della licenza per installare apparecchi da gioco, ma anche l'obbligo della licenza per l'attività:
- di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici;
- di gestione (accensione, raccolta delle poste, consegna premi ecc..), anche indiretta (è il caso della gestione effettuata non dal distributore ma dall'esercente presso cui l'apparecchiatura è collocata), dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. Sono esclusi dall'obbligo della licenza di distribuzione o di gestione gli apparecchi indicati nel comma 6 dell'art. 110 e cioè gli apparecchi da gioco di abilità con premi di piccola oggettistica.
La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.
L'art. 38 della L. 388/00 ha disciplinato le modalità di rilascio del nulla osta che viene rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, che deve attestare:
a) la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento;
b) l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura delle schede a deconto o strumenti similari come previsto dall'articolo 14-bis del D.P.R. n. 640/72;
c) l'ulteriore installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo idoneo a garantire l'immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento nonché della distribuzione dei premi (dispositivo antimanomissione).
I dispositivi previsti alle lettere b) e c) devono essere conformi a modelli da approvare con decreto del Ministro delle finanze e il nulla osta quindi potrà essere rilasciato solo dopo l'approvazione degli anzidetti modelli ed alla conseguente installazione sugli apparecchi dei relativi dispositivi. Per aprire una sala per l'accettazione di scommesse l'interessato deve richiedere una licenza di polizia che viene rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.
L'art. 88 del R.D. n. 773/31 stabilisce che non possono essere rilasciate licenze per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.
La licenza per l'esercizio di accettazione di scommesse è subordinata all'approvazione, da parte dello stesso Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.
Per quanto concerne la disciplina delle attività di giuoco (giochi di abilità e concorsi pronostici), si evidenzia che il D.Lgs. 14/4/48 n. 496 stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. L'organizzazione e l'esercizio di queste attività sono affidate al Ministero delle finanze, il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. L'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa è punito dall'art. 4 della L. 401/89 recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

Questo articolo stabilisce che:
- chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;
- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione;
- le pene di cui sopra si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del R.D. n. 773/31.
ientrano in questa fattispecie tutte le somministrazioni di alimenti e bevande temporanee in occasione di manifestazioni fieristiche e sagre.

La Domanda:
 

Il titolo autorizzativo per esercitare giochi leciti all'interno di un esercizio pubblico può, pertanto, essere sostituito da una denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della L. 241/90, in quanto trattasi di attività subordinata ad una licenza il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio della licenza stessa.
L'interessato pertanto deve presentare una denuncia di inizio di attività alla Pubblica Amministrazione competente, attestando l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta poi all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.
Per i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge per la licenza di cui all'art. 86 del R.D. n. 773/31 l'interessato dovrà in primo luogo dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del citato Reggio Decreto.
Alcune Amministrazioni comunali hanno adottato dei regolamenti per disciplinare in modo compiuto l'esercizio dei giochi nei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle sale gioco e all'installazione di video-games, introducendo disposizioni relative all'età minima dei giocatori, al numero massimo dei giochi da installare ecc...
Nei Comuni, pertanto, ove sono stati adottati tali regolamenti, nella denuncia di inizio attività l'interessato dovrà dichiarare anche il possesso dei requisiti e dei presupposti previsti da questi atti normativi a valenza comunale.

Normativa di riferimento:

Normativa Nazionale
R.D. del 18 giugno 1931, n.773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
R.D. del 6 maggio 1940, n.635, Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza
D.Lgs. 14 aprile 1948, n.496, Disciplina attività di giuoco.
D.P.R. del 18 aprile 1951, n. 581 Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco.
L. del 13 dicembre 1989, n.401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
L. 23 dicembre 2000, n.338 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Codice Penale Artt. 718, 719, 720, 721, 722 723.

 

 

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO
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Tel.: 0874 -745148  Fax: 0874 -749027