I.C.I.
Responsabile ICI:
FRATANGELO PIO
E-mail: pio.fratangelo@comune.castellinodelbiferno.cb.it
Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
16
Telefono: 0874745148
Fax: 0874749027
-
Chi deve Pagare
- Prima e seconda Rata
- Versamenti
- Base Imponibile
- Riduzione della Base Imponibile
- Aliquota e calcolo dell’imposta
- Detrazione ed agevolazioni per l’abitazione
principale
- Comunicazione Ici
- Decesso del Proprietario
- Calcolo On line (clicca
qui)
.: CHI DEVE PAGARE
L'imposta deve essere pagata da chi è proprietario
di immobili come case, negozi, capannoni industriali,
aree fabbricabili oppure chi gode su un immobile
del diritto di usufrutto, uso o abitazione. Essa
non è dovuta da chi è in affitto.
Deve essere presentata la dichiarazione entro il
31 luglio dell’anno successivo a quello in
cui si sono verificate variazioni della soggettività
passiva oppure della struttura e destinazione dell’immobile
che hanno determinato un diverso debito d'imposta.
In particolare vi è l'obbligo di presentare
la dichiarazione se nel corso dell'anno si è
verificata una delle seguenti circostanze:
? gli immobili sono stati trasferiti o su di essi
è stato costituito (o estinto) un diritto
reale di usufrutto, uso o abitazione;
? gli immobili hanno acquistato ovvero hanno perso
il diritto all'esenzione o alla esclusione dall'ICI;
? gli immobili hanno cambiato caratteristiche (terreno
agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa;
area fabbricabile su cui sia stata ultimata una
costruzione o, viceversa, fabbricato divenuto area
fabbricabile; fabbricato che abbia subito modifiche
strutturali che determinano una variazione della
rendita catastale; appartamenti che non siano più
abitazione principale o, viceversa, che sono stati
destinati ad abitazione principale; costruzioni
che abbiano perso la caratteristica della ruralità);
? il valore dell'area fabbricabile è cambiato.
Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati
sulla possibilità, nel caso che più
persone siano contitolari di diritti reali sull'immobile,
che uno qualsiasi dei titolari presenti la dichiarazione
congiunta, purché comprensiva di tutti i
contitolari (da indicare negli appositi riquadri
previsti sul modello di dichiarazione).
Le dichiarazioni devono essere redatte su appositi
moduli in distribuzione presso l'ufficio tributi
del Comune.
.: PRIMA E SECONDA RATA
Il pagamento dell'I.C.I. può essere eseguito
in due rate con un unico bollettino per tutti gli
immobili di proprietà. Il pagamento della
prima rata (o acconto) deve essere eseguito nel
mese di giugno ed è pari al 50% dell'importo
complessivamente dovuto per l'anno precedente. Entro
il 20 dicembre dovrà essere versata la seconda
rata che sarà calcolata considerando l'importo
dovuto per l'anno 2003 sottratto l'acconto. Nel
2002, non essendo variate le aliquote, il saldo
sarà uguale alla prima rata. Si ricorda che
a giugno si può pagare anche il totale dell'imposta.
Il versamento può avvenire anche in unica
soluzione entro il 30 giugno.
I residenti all'estero possono pagare in unica soluzione
a dicembre; in tal caso all'imposta si applica un
interesse del 3%. Agli effetti dell'obbligo del
versamento si considerano regolarmente eseguiti:
? i versamenti effettuati da ciascuno dei contitolari,
proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso;
? i versamenti effettuati da uno solo dei contitolari
anche per conto di tutti gli altri soggetti obbligati,
a condizione che il versamento effettuato corrisponda
all'imposta complessivamente dovuta.
Devono essere fatti versamenti distinti nel caso
di immobili posseduti in comuni diversi; si può
fare un unico versamento per tutti gli immobili
posseduti nello stesso comune.
L'I.C.I. deve essere versata direttamente presso
il Concessionario del Servizio di Riscossione dei
Tributi oppure mediante versamento sul c/c postale
n…….. intestato a . - ……………………,
utilizzando il modulo di conto corrente che verrà
recapitato al domicilio fiscale del contribuente
ovvero, in caso di mancato recapito, sarà
disponibile presso il Concessionario e l'ufficio
tributi del Comune.
.: BASE IMPONIBILE e CALCOLO DELL’IMPOSTA
L'imposta si calcola applicando al valore del fabbricato,
dell'area fabbricabile o del terreno agricolo l'aliquota
fissata dal Comune nell'anno di riferimento.
Fabbricati
Ai fini dell'imposta si intende per fabbricato l'unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano.
L'imposta si calcola applicando l'aliquota stabilita
dal comune al valore ottenuto moltiplicando la rendita
catastale rivalutata:
-per 100 per i fabbricati appartenenti alle categorie
catastali A (escluso A/10), B e C (escluso C/1);
-per 50 per i fabbricati appartenenti alla categoria
catastale D e A/10;
-per 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria
catastale C/1.
Aree fabbricabili
Ai fini dell'imposta si intende per area fabbricabile
l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive
di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione
per pubblica utilità.
L'imposta si calcola applicando l'aliquota stabilita
dal comune al valore venale in comune commercio.
Terreni agricoli
Ai fini dell'imposta si intende per terreno agricolo
quello adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
L'imposta si calcola applicando l'aliquota stabilita
dal comune al valore ottenuto moltiplicando il reddito
dominicale risultante in catasto per 75.
I terreni agricoli ubicati nel Comune di Castellino
del Biferno sono esenti dall'imposta trattandosi
di terreni ricadenti in area montana (Legge 27.12.1997,
n.984).
Rivalutazione delle rendite
Le rendite iscritte in catasto sulle quali si effettua
il calcolo dell'imposta, devono essere rivalutate
nelle seguenti misure.
5% per le rendite dei fabbricati;
25% per i redditi dominicali.
.: ALIQUOTE ANNO 2004
Per l'anno 2003 il Comune di Castellino del Biferno
ha stabilito le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria del __ per mille;
aliquota ridotta del__ per mille da applicare sul
valore dell’abitazione principale e delle
pertinenze, a condizione che il contribuente abbia
la residenza anagrafica nello stesso Comune ove
abitualmente dimora;
aliquota ridotta del ___ per mille da applicare
sul valore degli immobili di categoria catastale
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.: ABITAZIONE PRINCIPALE
Agli effetti dell'applicazione dell’aliquota
ridotta e della detrazione d’imposta si considera
abitazione principale quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, di
usufrutto o di altro diritto reale, dimora abitualmente.
Si considera abitazione principale, limitatamente
ad una sola per anno di imposta, anche quella concessa
in uso gratuito da possessore ai suoi familiari
(parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo
grado).
.: PERTINENZE
Si considerano parti integranti dell’abitazione
principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto; l’assimilazione opera
a condizione che il proprietario o titolare di diritto
reale di godimento dell’abitazione nella quale
abitualmente dimora, sia proprietario o titolare
di diritto reale di godimento anche della pertinenza
e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione. A tali fini
si intende per pertinenza il garage o box o posto
auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale è sita l’abitazione principale
e che sono classificati nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7.
La considerazione giuridica unitaria di abitazione
principale e pertinenza comporta che il possesso
della sola unità immobiliare adibita a pertinenza,
non legata al possesso di unità immobiliare
adibita ad abitazione principale (anche se di proprietà
del coniuge), non consente l’applicazione
delle agevolazioni dell’aliquota ridotta e
della detrazione.
.: RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale
si applica una detrazione di €. -________
La detrazione viene rapportata al periodo dell'anno
in cui l'immobile viene utilizzato come abitazione
principale (€. _______/12*numero mesi). Quando
l'unità immobiliare viene utilizzata come
abitazione principale da più soggetti, contitolari
di diritti sull'immobile, la detrazione viene ripartita
in parti uguali tra loro ed indipendentemente dalle
quote di possesso.
L'ammontare della detrazione, che non trova totale
capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale,
può essere computato, per la parte residua,
in diminuzione dall'imposta dovuta per le pertinenze
dell'abitazione principale medesima, appartenenti
al titolare di questa.
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
in cui sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o l’inabitabilità
può essere accertata:
mediante perizia tecnica di parte;
da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità
della dichiarazione presentata dal contribuente
mediante l’ufficio tecnico comunale.
.: COMUNICAZIONI ICI
La comunicazione ici va presentata entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui si verificano
variazioni sul patrimonio immobiliare, come ad esempio:
acquisto o vendita di un immobile, variazione di
quote di possesso, variazione dell'abitazione principale,
sopravvenuta inagibilità, ecc.
.: RAVVEDIMENTO OPEROSO
L'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1998, n.472 consente
di regolarizzare, attraverso il cosiddetto ravvedimento
operoso, la posizione del contribuente nel caso
di mancato pagamento o mancata presentazione della
dichiarazione o della denuncia di variazione.
In tal modo vi è una riduzione automatica
delle misure minime delle sanzioni applicabili,
purché il contribuente non abbia avuto formale
conoscenza dell'inizio dell'attività di accertamento.
Per perfezionare il ravvedimento operoso è
necessario che vi sia il contestuale pagamento dell'imposta,
se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi
moratori, calcolati nella misura del 3,5% annuale
con maturazione giornaliera e computati dal giorno
in cui l'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato
fino al giorno in cui il pagamento viene eseguito.
Le sanzioni si applicano nelle seguenti misure:
sanzione del 3,75% (30% ridotto ad 1/8) se il pagamento
dell'imposta dovuta viene effettuato entro 30 giorni
dalla scadenza;
sanzione del 6% (30% ridotto ad 1/5) se il pagamento
dell'imposta dovuta viene effettuato entro un anno
dalla scadenza;
sanzione del 12,50% (100% ridotto ad 1/8) con un
minimo di £. 12.500, da versare anche se non
sono dovute imposte, se la dichiarazione viene presentata
entro 30 giorni dalla scadenza;
sanzione del 20% (100% ridotto ad 1/5) con un minimo
di £. 20.000, da versare anche se non sono
dovute imposte, se la dichiarazione viene presentata
entro un anno dalla scadenza.
In tutti i casi di ravvedimento operoso il pagamento
va effettuato utilizzando lo stesso modulo previsto
per il pagamento dell'I.C.I. in autotassazione.
Nella compilazione del modulo va indicato l'importo
corrispondente alla sola imposta nelle caselle dedicate
alle voci "terreni agricoli", "aree
fabbricabili", "abitazione principale",
"altri fabbricati", senza la maggiorazione
della sanzione e degli interessi, mentre l'indicazione
della somma complessiva da versare deve essere comprensiva
di sanzioni ed interessi.
.: DECESSO DEL PROPRIETARIO
Se il proprietario dell'immobile è deceduto
nel corso dell'anno, l'I.C.I. deve essere corrisposta
nel modo seguente:
per il periodo precedente alla data del decesso,
il pagamento deve essere effettuato con il bollettino
intestato al deceduto, a cura dell'usufruttuario
o degli eredi;
per il periodo successivo alla data del decesso,
il pagamento deve essere effettuato dall'usufruttuario
a proprio nome, oppure dagli eredi, a loro nome,
ciascuno per la quota di possesso. L'anno successivo,
nel mese di giugno, dovrà essere presentata
la dichiarazione di variazione a nome del deceduto
e a nome dei singoli eredi.
.: CALCOLO ON.LINE
(clicca sul link per accedere alla pagina del Calcolo
on line)
N.B.
Il Comune di Castellino del Biferno non è
responsabile di errori dovuti all'inserimento di
dati non esatti, o ad errata interpretazione del
presente schema di calcolo, il presente foglio elettronico
è puramente informativo e non ha nessuna
valenza di carattere legale.