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TASSE E TRIBUTI > I.C.I.


I.C.I.

Responsabile ICI: FRATANGELO PIO
E-mail: pio.fratangelo@comune.castellinodelbiferno.cb.it
Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 16
Telefono: 0874745148 Fax: 0874749027

- Chi deve Pagare
- Prima e seconda Rata
- Versamenti
- Base Imponibile
- Riduzione della Base Imponibile
- Aliquota e calcolo dell’imposta
- Detrazione ed agevolazioni per l’abitazione principale
- Comunicazione Ici
- Decesso del Proprietario
- Calcolo On line
(clicca qui)



.: CHI DEVE PAGARE

L'imposta deve essere pagata da chi è proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili oppure chi gode su un immobile del diritto di usufrutto, uso o abitazione. Essa non è dovuta da chi è in affitto.
Deve essere presentata la dichiarazione entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni della soggettività passiva oppure della struttura e destinazione dell’immobile che hanno determinato un diverso debito d'imposta. In particolare vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel corso dell'anno si è verificata una delle seguenti circostanze:
? gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
? gli immobili hanno acquistato ovvero hanno perso il diritto all'esenzione o alla esclusione dall'ICI;
? gli immobili hanno cambiato caratteristiche (terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui sia stata ultimata una costruzione o, viceversa, fabbricato divenuto area fabbricabile; fabbricato che abbia subito modifiche strutturali che determinano una variazione della rendita catastale; appartamenti che non siano più abitazione principale o, viceversa, che sono stati destinati ad abitazione principale; costruzioni che abbiano perso la caratteristica della ruralità);
? il valore dell'area fabbricabile è cambiato.
Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulla possibilità, nel caso che più persone siano contitolari di diritti reali sull'immobile, che uno qualsiasi dei titolari presenti la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari (da indicare negli appositi riquadri previsti sul modello di dichiarazione).
Le dichiarazioni devono essere redatte su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio tributi del Comune.


.: PRIMA E SECONDA RATA
Il pagamento dell'I.C.I. può essere eseguito in due rate con un unico bollettino per tutti gli immobili di proprietà. Il pagamento della prima rata (o acconto) deve essere eseguito nel mese di giugno ed è pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto per l'anno precedente. Entro il 20 dicembre dovrà essere versata la seconda rata che sarà calcolata considerando l'importo dovuto per l'anno 2003 sottratto l'acconto. Nel 2002, non essendo variate le aliquote, il saldo sarà uguale alla prima rata. Si ricorda che a giugno si può pagare anche il totale dell'imposta.
Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno.
I residenti all'estero possono pagare in unica soluzione a dicembre; in tal caso all'imposta si applica un interesse del 3%. Agli effetti dell'obbligo del versamento si considerano regolarmente eseguiti:
? i versamenti effettuati da ciascuno dei contitolari, proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso;
? i versamenti effettuati da uno solo dei contitolari anche per conto di tutti gli altri soggetti obbligati, a condizione che il versamento effettuato corrisponda all'imposta complessivamente dovuta.
Devono essere fatti versamenti distinti nel caso di immobili posseduti in comuni diversi; si può fare un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.
L'I.C.I. deve essere versata direttamente presso il Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi oppure mediante versamento sul c/c postale n…….. intestato a . - ……………………, utilizzando il modulo di conto corrente che verrà recapitato al domicilio fiscale del contribuente ovvero, in caso di mancato recapito, sarà disponibile presso il Concessionario e l'ufficio tributi del Comune.



.: BASE IMPONIBILE e CALCOLO DELL’IMPOSTA

L'imposta si calcola applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo l'aliquota fissata dal Comune nell'anno di riferimento.
Fabbricati
Ai fini dell'imposta si intende per fabbricato l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
L'imposta si calcola applicando l'aliquota stabilita dal comune al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata:
-per 100 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A (escluso A/10), B e C (escluso C/1);
-per 50 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D e A/10;
-per 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1.
Aree fabbricabili
Ai fini dell'imposta si intende per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
L'imposta si calcola applicando l'aliquota stabilita dal comune al valore venale in comune commercio.
Terreni agricoli
Ai fini dell'imposta si intende per terreno agricolo quello adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
L'imposta si calcola applicando l'aliquota stabilita dal comune al valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto per 75.
I terreni agricoli ubicati nel Comune di Castellino del Biferno sono esenti dall'imposta trattandosi di terreni ricadenti in area montana (Legge 27.12.1997, n.984).
Rivalutazione delle rendite
Le rendite iscritte in catasto sulle quali si effettua il calcolo dell'imposta, devono essere rivalutate nelle seguenti misure.
5% per le rendite dei fabbricati;
25% per i redditi dominicali.



.: ALIQUOTE ANNO 2004

Per l'anno 2003 il Comune di Castellino del Biferno ha stabilito le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria del __ per mille;
aliquota ridotta del__ per mille da applicare sul valore dell’abitazione principale e delle pertinenze, a condizione che il contribuente abbia la residenza anagrafica nello stesso Comune ove abitualmente dimora;
aliquota ridotta del ___ per mille da applicare sul valore degli immobili di categoria catastale "D



.: ABITAZIONE PRINCIPALE

Agli effetti dell'applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, dimora abitualmente. Si considera abitazione principale, limitatamente ad una sola per anno di imposta, anche quella concessa in uso gratuito da possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado).



.: PERTINENZE

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. A tali fini si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale e che sono classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
La considerazione giuridica unitaria di abitazione principale e pertinenza comporta che il possesso della sola unità immobiliare adibita a pertinenza, non legata al possesso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (anche se di proprietà del coniuge), non consente l’applicazione delle agevolazioni dell’aliquota ridotta e della detrazione.



.: RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica una detrazione di €. -________
La detrazione viene rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile viene utilizzato come abitazione principale (€. _______/12*numero mesi). Quando l'unità immobiliare viene utilizzata come abitazione principale da più soggetti, contitolari di diritti sull'immobile, la detrazione viene ripartita in parti uguali tra loro ed indipendentemente dalle quote di possesso.
L'ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dall'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata:
mediante perizia tecnica di parte;
da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’ufficio tecnico comunale.



.: COMUNICAZIONI ICI

La comunicazione ici va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano variazioni sul patrimonio immobiliare, come ad esempio:
acquisto o vendita di un immobile, variazione di quote di possesso, variazione dell'abitazione principale, sopravvenuta inagibilità, ecc.



.: RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1998, n.472 consente di regolarizzare, attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso, la posizione del contribuente nel caso di mancato pagamento o mancata presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione.
In tal modo vi è una riduzione automatica delle misure minime delle sanzioni applicabili, purché il contribuente non abbia avuto formale conoscenza dell'inizio dell'attività di accertamento.
Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario che vi sia il contestuale pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi moratori, calcolati nella misura del 3,5% annuale con maturazione giornaliera e computati dal giorno in cui l'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato fino al giorno in cui il pagamento viene eseguito.
Le sanzioni si applicano nelle seguenti misure:
sanzione del 3,75% (30% ridotto ad 1/8) se il pagamento dell'imposta dovuta viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
sanzione del 6% (30% ridotto ad 1/5) se il pagamento dell'imposta dovuta viene effettuato entro un anno dalla scadenza;
sanzione del 12,50% (100% ridotto ad 1/8) con un minimo di £. 12.500, da versare anche se non sono dovute imposte, se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza;
sanzione del 20% (100% ridotto ad 1/5) con un minimo di £. 20.000, da versare anche se non sono dovute imposte, se la dichiarazione viene presentata entro un anno dalla scadenza.
In tutti i casi di ravvedimento operoso il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modulo previsto per il pagamento dell'I.C.I. in autotassazione. Nella compilazione del modulo va indicato l'importo corrispondente alla sola imposta nelle caselle dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati", senza la maggiorazione della sanzione e degli interessi, mentre l'indicazione della somma complessiva da versare deve essere comprensiva di sanzioni ed interessi.




.: DECESSO DEL PROPRIETARIO

Se il proprietario dell'immobile è deceduto nel corso dell'anno, l'I.C.I. deve essere corrisposta nel modo seguente:
per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere effettuato con il bollettino intestato al deceduto, a cura dell'usufruttuario o degli eredi;
per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere effettuato dall'usufruttuario a proprio nome, oppure dagli eredi, a loro nome, ciascuno per la quota di possesso. L'anno successivo, nel mese di giugno, dovrà essere presentata la dichiarazione di variazione a nome del deceduto e a nome dei singoli eredi.



.: CALCOLO ON.LINE

(clicca sul link per accedere alla pagina del Calcolo on line)

N.B. Il Comune di Castellino del Biferno non è responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti, o ad errata interpretazione del presente schema di calcolo, il presente foglio elettronico è puramente informativo e non ha nessuna valenza di carattere legale.

 

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO
Indirizzo: Piazza Municipio N° 16
Tel.: 0874 -745148  Fax: 0874 -749027