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ATTIVITA' PRODUTTIVE

.: Attività Produttive - Iter Procedimenti e Modulistica

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Descrizione:

Pubblici esercizi(Apertura di nuova attività, variazione di uno esistente).

Ente Competente:
Il comune di Castellino del Biferno
Campo di Applicazione:
 

Sono da considerarsi pubblici esercizi tutti quei locali, aperti al pubblico, nei quali vengano effettuate prestazioni varie d'opera o di servizio ovvero somministrazione e consumo di generi alimentari. Questi possono così distinguersi in varie tipologie:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore a 21 per cento del volume, e di latte (trattasi di ristoranti, trattorie, birrerie, pizzerie).
b) esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, gelaterie, pasticcerie);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b) in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
d) esercizi di cui alla lettera b) nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche.

Per gli esercizi di ristorazione e quelli di somministrazione di bevande sono previste due distinte autorizzazioni e dunque è possibile in uno stesso locale la sovrapposizione di più attività e, quindi, di più autorizzazioni.
L'esercizio dell'attività di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del comune competente per territorio. L'autorizzazione è prevista nei seguenti casi:
a) per l'apertura dell'esercizio pubblico;
b) per l'aggiunta di altra tipologia a quella già esistente;
c) per il trasferimento di sede dell'esercizio pubblico.
L'autorizzazione consente la somministrazione di alimenti e bevande compresi nella tipologia e comprende anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salve le limitazioni della tipologia specifica (la d) e dunque nelle nuove tipologie non sarà possibile alcun contenuto limitativo nemmeno quello derivante dall'indicazione (ditta od insegna) assunta dal pubblico esercizio con generico riferimento ai nomi tradizionali quali ristorante, osteria, pizzeria, ecc.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune dove si vuole aprire l'esercizio a condizione che il richiedente sia iscritto nel R.E.C. per la somministrazione, quantomeno all'atto del rilascio se non all'atto della richiesta. A tal fine il Sindaco deve sentire il parere (trattasi di un parere obbligatorio ed al momento la legge non prevede casi nei quali il parere possa divenire anche vincolante) di una Commissione specificamente prevista a dimensione comunale (e quindi con sede presso il relativo Comune), per i Comuni che abbiano una popolazione superiore a 10.000 abitanti, a dimensione provinciale (e quindi con sede nella relativa Provincia) per tutti i Comuni che invece hanno una popolazione inferiore.
In sede di rilascio (e comunque prima del rilascio) il Sindaco deve accertare:
a) che il locale a cui si riferirà l'autorizzazione sia conforme, cioè risponda ai criteri di qualità e di struttura (agibilità dei locali);
b) che i locali siano adeguatamente sorvegliabili, ma secondo la legge la sorvegliabilità deve essere accertata solo con riferimento alla richiesta di ampliamento dei locali nei quali si svolge già l'attività e per i quali esista già la specifica autorizzazione (che al momento del rilascio era stata preventivamente condizionata al criterio della sorvegliabilità o perché licenza secondo la normativa abrogata o perché concetto inserito nei criteri ministeriali di conformità).
Ogni autorizzazione è valida fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio ed, anzi, viene automaticamente rinnovata (per un ulteriore quinquennio, anche se la legge tace in proposito) salvo che non vi siano motivi ostativi non meglio specificati. Nonostante il silenzio della legge si ritiene che possano essere rilasciate autorizzazioni temporanee ed autorizzazioni stagionali.
Ogni autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali che sono in essa indicati e che devono essere "conformi" e "sorvegliabili" per cui ogni cambiamento dei locali (anche quando non sia ampliamento oggetto di concessione edilizia) deve essere autorizzato.
In sede di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande "il Comune deve dare conto anche della posizione cronologica delle singole domande e della specifica situazione di zona al momento, con riferimento all'insussistenza di autorizzazioni disponibili in considerazione dei parametri numerici determinati, ed all'assenza di rinunzie, cessazioni di attività o altri eventi che potrebbero rendere disponibili alcune autorizzazioni nuove, e tali parametri devono essere periodicamente aggiornati in relazione alle esigenze di pubblico interesse, mutabili nel tempo in considerazione delle più diverse circostanze, di modifica urbanistica o variazione demografica o sviluppo turistico od altro" .In tale sede "una volta effettuata la richiesta sindacale, la Commissione consultiva deve pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della L. 287/91, entro il termine di 45 giorni, e qualora sia rimasta silente il parere deve intendersi reso positivamente, pur in assenza di pronuncia espressa"
Sul valore del silenzio di fronte alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione è stato ritenuto che "ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90, e del D.P.R. 407/94, tab. c), voce 49, le domande di cui agli artt. 3 e 7 della L. 287/91 devono considerarsi accolte qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni", infatti "è illegittimo il silenzio serbato sull'istanza volta ad ottenere il rilascio di una licenza, avendo l'Amministrazione comunque l'obbligo di provvedere, in senso positivo o negativo". Uno dei presupposti fondamentali perché possa formarsi il silenzio-assenso in base all'art. 19 della legge 241/90, è che la relativa autorizzazione non rientri tra quelle che l'Amministrazione abbia ritenuto di sottoporre ad un regime di contingentamento" e dunque "poiché le autorizzazioni per la somministrazione possono essere sottoposte a limiti quantitativi, determinati con le procedure che la stessa norma indica, allorché tali limiti numerici risultino determinati, non può formarsi automaticamente col decorrere del tempo, il provvedimento positivo implicito di autorizzazione". Va, infine, tenuto presente che "il potere di rilascio o di diniego dell'autorizzazione relativa agli esercizi della somministrazione è attribuito al dirigente del servizio, non trattandosi di atti di indirizzo e di vigilanza riservati agli organi elettivi o esecutivi dell'ente, bensì di atto di normale gestione", mentre l'adozione dei parametri numerici nella sua qualità di tipico atto di indirizzo rimane di competenza del Sindaco.

La Domanda:
  ILa domanda di autorizzazione nel caso di nuova apertura di un esercizio, soggetta a bollo, è da presentarsi nel comune competente per territorio
L’interessato deve dichiarare nella domanda:
a) I dati anagrafici del richiedente;
b) L’indirizzo e l’ampiezza del locale,
c) L’iscrizione alla Camera di Commercio – Registro Esercenti il Commercio;
d) La tipologia dell’esercizio.
Modalità di Tempo:
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di domanda, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda procedono alla verifica del contingente numerico, se non ci sono disponibilità di autorizzazioni la domanda è respinta. Nel caso che ci sia la disponibilità il responsabile del procedimento deve acquisire d’ufficio i seguenti documenti:
-Autorizzazione sanitaria;
-Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia qualora l’interessato non abbia presentato un’autocertificazione antimafia ai sens del D.Lgs. 490/94.
-Certificato penale generale del casellario giudiziale del tribunale competente
-Certificato di agibilità o destinazione d’uso dei locali
-Verifica dei requisiti di sorvegliabilità dei locali.
-Iscrizione al Rec del richiedente o del preposto.

Il termine di 60 giorni può essere interrotto nel caso di richiesta di documenti integrativi e di giudizio non acquisibili d’ufficio. I termini cominceranno a decorrere ex novo al momento dell’integrazione. Una volta rilasciata l’autorizzazione dovrà essere cura dell’ufficio comunale inviare comunicazione al :
- Questore competente per territorio, entro 20 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 8 comma 1, della Legge 12/8/93, n. 310;
- Prefetto competente per territorio, entro 10 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 9 comma 1, della Legge 25/8/91, n. 287;

Presentazione domanda di variazione

La domanda di variazione di un esercizio esistente, soggetta a bollo, è da presentarsi nel comune competente per territorio.
L’interessato deve dichiarare nella domanda:
a) I dati anagrafici del richiedente;
b) L’indirizzo del locale,
c) La variazione che intende effettuare.

Istruttoria
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di domanda procedono alla verifica della variazione. Nel caso delle seguenti variazione l’ufficio comunale deve acquisire d’ufficio i documenti necessari.
1) Trasferimento o ampliamento dei locali:
- Autorizzazione sanitaria;
- Certificato di agibilità o destinazione d’uso dei locali
- Verifica dei requisiti di sorvegliabilità dei locali.
2) Aggiunta di nuova tipologia di somministrazione, si deve procedere alla verifica della disponibilità numerica e chiedere i pareri alla competente commissione, ottenuti si devono acquisire la destinazione della superficie di vendita destinata per ogni singola tipologia.
3) Subingresso nell’attività esistente:
- Aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria;
- Certificato iscrizione REC;
- Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia qualora l’interessato non abbia presentato un’autocertificazione antimafia ai sens del D.Lgs. 490/94;
- Certificato penale generale del casellario giudiziale del tribunale competente;
- Atto di cessione dell’azienda;

Il termine di 60 giorni può essere interrotto nel caso di richiesta di documenti integrativi e di giudizio non acquisibili d’ufficio. I termini cominceranno a decorrere ex novo al momento dell’integrazione. Una volta rilasciata l’autorizzazione dovrà essere cura dell’ufficio comunale inviare comunicazione al :
- Questore competente per territorio, entro 20 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 8 comma 1, della Legge 12/8/93, n. 310;
- Prefetto competente per territorio, entro 10 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 9 comma 1, della Legge 25/8/91, n. 287;
In caso di subingresso nell’attività di somministrazione, con semplice cambio del titolare senza che avvengano modifiche sostanziali dell’attività (trasferimento, ampliamento della superficie di vendita o della tipologia) non esiste la necessità della sospensione dell’attività.

Normativa di riferimento:

Normativa Nazionale
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
L. 30 aprile 1962, n. 283, Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, numero 183.
D.P.R. 25 luglio 1991 – Allegato I, Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.
L. 25 agosto 1991, n. 287, Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
D.M.Interno 17 dicembre 1992, n. 564, Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
D.P.R. 13 dicembre 1995, Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L. 27 febbraio 1996, n. 25, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 25 febbraio 1999, prot. 530260, concernente la somministrazione di alimenti e bevante congiunta a trattenimento e svago - autorizzazioni escluse a limiti numerici.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 13 maggio 1999, prot. 530368, concernente i trasferimenti di sede di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 18 ottobre 1999, prot. 530937, concernente una richiesta di chiarimenti su dipendente con qualifica di cameriere per ammissione esame REC - art. 2, comma 3, legge 287/91.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 5 giugno 2000, n. 505311, Legge 25 agosto 1991, n. 287. Rilascio autorizzazione. Quesito.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 22 novembre 2000, prot. 510948, D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (art. 3, comma 6). Valutazione della corrispondenza dei titoli di studio esteri a quelli italiani ai fini della iscrizione al REC.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato 22 gennaio 2001, n. 3507/C, Legge 25 agosto 1991, n. 287. D.P.C.M. 26 maggio 2000, Composizione delle Commissioni di cui all'art. 6, commi 1 e 3, della legge n. 287 del 1991.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 1 marzo 2001, prot. 503056, Legge n. 287/91 - Attività di vendita esercitata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo di esposizione dei prezzi – orari.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato 5 marzo 2001, prot. 503228, Somministrazione di alimenti e bevande – autorizzazioni stagionali – L. 25.8.1991 n. 287.
Risposta Min. Attività Produttive al Foglio n. 3148 del 1 marzo 2002, Ambito di applicazione della L. 287/91 – Somministrazione a domicilio del cliente.
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999).
L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
Nota Min. Attività Produttive 17 aprile 2002, prot. 504334, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), art. 52, comma 17. Esercizio di attività in sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico (REC).
Nota Min. Attività Produttive 3 maggio 2002, prot. 506445, Esercizio autorizzato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, alla somministrazione di alimenti e bevande di tipologia C, congiuntamente ad attività di trattenimento e svago.
Nota Min. Attività Produttive 6 maggio 2002, prot. 506542, Legge 25 agosto 1991, n. 287. Somministrazione di alimenti e bevande di tipologia C, congiuntamente ad attività di trattenimento e svago.
Nota Min. Attività Produttive 7 giugno 2002, prot. 506658, Quesito in merito alla legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 2, comma 4 - cause di impossibilità di iscrizione al REC.
Nota Min. Attività Produttive 20 giugno 2002, prot. 507331, Quesito relativo alla Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. Case di riposo, autorizzazione amministrativa.
Nota Min. Attività Produttive 1 luglio 2002, prot. 507932, Quesito in materia di chiusura settimanale di pubblici esercizi. Legge 01/06/71 n. 425 - vigenza.
Nota Min. Attività Produttive 1 luglio 2002, prot. 507968, Somministrazione primi piatti in pubblici esercizi.
Nota Min. Attività Produttive 18 luglio 2002, prot. 509311, Licenze temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande. Quesito.
Nota Min. Attività Produttive 2 ottobre 2002, prot. 512040, Esercizio autorizzato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, alla somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b, con richiesta di abbinamento di autorizzazione di tipo a.

 

 

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