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ATTIVITA'
PRODUTTIVE |
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Attività Produttive - Iter Procedimenti e
Modulistica
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Descrizione: |
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Pubblici
esercizi(Apertura di nuova attività,
variazione di uno esistente).
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Ente
Competente: |
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Il
comune di Castellino del Biferno |
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Campo
di Applicazione: |
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Sono
da considerarsi pubblici esercizi
tutti quei locali, aperti al pubblico,
nei quali vengano effettuate prestazioni
varie d'opera o di servizio ovvero
somministrazione e consumo di generi
alimentari. Questi possono così
distinguersi in varie tipologie:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e bevande,
comprese quelle aventi un contenuto
alcolico superiore a 21 per cento
del volume, e di latte (trattasi di
ristoranti, trattorie, birrerie, pizzerie).
b) esercizi per la somministrazione
di bevande comprese quelle alcoliche
di qualsiasi gradazione, nonchè
di latte, dolciumi, compresi i generi
di pasticceria e gelateria, e di prodotti
di gastronomia (bar, gelaterie, pasticcerie);
c) esercizi di cui alle lettere a)
e b) in cui la somministrazione viene
effettuata congiuntamente ad attività
di trattenimento e svago;
d) esercizi di cui alla lettera b)
nei quali è esclusa la somministrazione
di bevande alcoliche.
Per
gli esercizi di ristorazione e quelli
di somministrazione di bevande sono
previste due distinte autorizzazioni
e dunque è possibile in uno
stesso locale la sovrapposizione di
più attività e, quindi,
di più autorizzazioni.
L'esercizio dell'attività di
pubblico esercizio per la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande
è subordinato al rilascio dell'autorizzazione
da parte del comune competente per
territorio. L'autorizzazione è
prevista nei seguenti casi:
a) per l'apertura dell'esercizio pubblico;
b) per l'aggiunta di altra tipologia
a quella già esistente;
c) per il trasferimento di sede dell'esercizio
pubblico.
L'autorizzazione consente la somministrazione
di alimenti e bevande compresi nella
tipologia e comprende anche le bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione,
salve le limitazioni della tipologia
specifica (la d) e dunque nelle nuove
tipologie non sarà possibile
alcun contenuto limitativo nemmeno
quello derivante dall'indicazione
(ditta od insegna) assunta dal pubblico
esercizio con generico riferimento
ai nomi tradizionali quali ristorante,
osteria, pizzeria, ecc.
L'autorizzazione viene rilasciata
dal Comune dove si vuole aprire l'esercizio
a condizione che il richiedente sia
iscritto nel R.E.C. per la somministrazione,
quantomeno all'atto del rilascio se
non all'atto della richiesta. A tal
fine il Sindaco deve sentire il parere
(trattasi di un parere obbligatorio
ed al momento la legge non prevede
casi nei quali il parere possa divenire
anche vincolante) di una Commissione
specificamente prevista a dimensione
comunale (e quindi con sede presso
il relativo Comune), per i Comuni
che abbiano una popolazione superiore
a 10.000 abitanti, a dimensione provinciale
(e quindi con sede nella relativa
Provincia) per tutti i Comuni che
invece hanno una popolazione inferiore.
In sede di rilascio (e comunque prima
del rilascio) il Sindaco deve accertare:
a) che il locale a cui si riferirà
l'autorizzazione sia conforme, cioè
risponda ai criteri di qualità
e di struttura (agibilità dei
locali);
b) che i locali siano adeguatamente
sorvegliabili, ma secondo la legge
la sorvegliabilità deve essere
accertata solo con riferimento alla
richiesta di ampliamento dei locali
nei quali si svolge già l'attività
e per i quali esista già la
specifica autorizzazione (che al momento
del rilascio era stata preventivamente
condizionata al criterio della sorvegliabilità
o perché licenza secondo la
normativa abrogata o perché
concetto inserito nei criteri ministeriali
di conformità).
Ogni autorizzazione è valida
fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello del rilascio ed,
anzi, viene automaticamente rinnovata
(per un ulteriore quinquennio, anche
se la legge tace in proposito) salvo
che non vi siano motivi ostativi non
meglio specificati. Nonostante il
silenzio della legge si ritiene che
possano essere rilasciate autorizzazioni
temporanee ed autorizzazioni stagionali.
Ogni autorizzazione si riferisce esclusivamente
ai locali che sono in essa indicati
e che devono essere "conformi"
e "sorvegliabili" per cui
ogni cambiamento dei locali (anche
quando non sia ampliamento oggetto
di concessione edilizia) deve essere
autorizzato.
In sede di rilascio dell'autorizzazione
alla somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande "il Comune
deve dare conto anche della posizione
cronologica delle singole domande
e della specifica situazione di zona
al momento, con riferimento all'insussistenza
di autorizzazioni disponibili in considerazione
dei parametri numerici determinati,
ed all'assenza di rinunzie, cessazioni
di attività o altri eventi
che potrebbero rendere disponibili
alcune autorizzazioni nuove, e tali
parametri devono essere periodicamente
aggiornati in relazione alle esigenze
di pubblico interesse, mutabili nel
tempo in considerazione delle più
diverse circostanze, di modifica urbanistica
o variazione demografica o sviluppo
turistico od altro" .In tale
sede "una volta effettuata la
richiesta sindacale, la Commissione
consultiva deve pronunciarsi, ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della L.
287/91, entro il termine di 45 giorni,
e qualora sia rimasta silente il parere
deve intendersi reso positivamente,
pur in assenza di pronuncia espressa"
Sul valore del silenzio di fronte
alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione
è stato ritenuto che "ai
sensi dell'art. 20 della L. 241/90,
e del D.P.R. 407/94, tab. c), voce
49, le domande di cui agli artt. 3
e 7 della L. 287/91 devono considerarsi
accolte qualora non venga comunicato
al richiedente il provvedimento di
diniego entro il termine di sessanta
giorni", infatti "è
illegittimo il silenzio serbato sull'istanza
volta ad ottenere il rilascio di una
licenza, avendo l'Amministrazione
comunque l'obbligo di provvedere,
in senso positivo o negativo".
Uno dei presupposti fondamentali perché
possa formarsi il silenzio-assenso
in base all'art. 19 della legge 241/90,
è che la relativa autorizzazione
non rientri tra quelle che l'Amministrazione
abbia ritenuto di sottoporre ad un
regime di contingentamento" e
dunque "poiché le autorizzazioni
per la somministrazione possono essere
sottoposte a limiti quantitativi,
determinati con le procedure che la
stessa norma indica, allorché
tali limiti numerici risultino determinati,
non può formarsi automaticamente
col decorrere del tempo, il provvedimento
positivo implicito di autorizzazione".
Va, infine, tenuto presente che "il
potere di rilascio o di diniego dell'autorizzazione
relativa agli esercizi della somministrazione
è attribuito al dirigente del
servizio, non trattandosi di atti
di indirizzo e di vigilanza riservati
agli organi elettivi o esecutivi dell'ente,
bensì di atto di normale gestione",
mentre l'adozione dei parametri numerici
nella sua qualità di tipico
atto di indirizzo rimane di competenza
del Sindaco.
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La
Domanda: |
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ILa
domanda di autorizzazione nel caso di
nuova apertura di un esercizio, soggetta
a bollo, è da presentarsi nel
comune competente per territorio
L’interessato deve dichiarare
nella domanda:
a) I dati anagrafici del richiedente;
b) L’indirizzo e l’ampiezza
del locale,
c) L’iscrizione alla Camera di
Commercio – Registro Esercenti
il Commercio;
d) La tipologia dell’esercizio. |
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Modalità
di Tempo: |
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Gli
uffici comunali competenti ricevuto il modello
di domanda, entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della domanda procedono alla verifica del contingente
numerico, se non ci sono disponibilità
di autorizzazioni la domanda è respinta.
Nel caso che ci sia la disponibilità
il responsabile del procedimento deve acquisire
d’ufficio i seguenti documenti:
-Autorizzazione sanitaria;
-Certificato cumulativo di residenza e stato
di famiglia qualora l’interessato non
abbia presentato un’autocertificazione
antimafia ai sens del D.Lgs. 490/94.
-Certificato penale generale del casellario
giudiziale del tribunale competente
-Certificato di agibilità o destinazione
d’uso dei locali
-Verifica dei requisiti di sorvegliabilità
dei locali.
-Iscrizione al Rec del richiedente o del preposto.
Il
termine di 60 giorni può essere interrotto
nel caso di richiesta di documenti integrativi
e di giudizio non acquisibili d’ufficio.
I termini cominceranno a decorrere ex novo
al momento dell’integrazione. Una volta
rilasciata l’autorizzazione dovrà
essere cura dell’ufficio comunale inviare
comunicazione al :
- Questore competente per territorio, entro
20 giorni dalla data di rilascio, ai sensi
dell’art. 8 comma 1, della Legge 12/8/93,
n. 310;
- Prefetto competente per territorio, entro
10 giorni dalla data di rilascio, ai sensi
dell’art. 9 comma 1, della Legge 25/8/91,
n. 287;
Presentazione
domanda di variazione
La
domanda di variazione di un esercizio esistente,
soggetta a bollo, è da presentarsi
nel comune competente per territorio.
L’interessato deve dichiarare nella
domanda:
a) I dati anagrafici del richiedente;
b) L’indirizzo del locale,
c) La variazione che intende effettuare.
Istruttoria
Gli uffici comunali competenti ricevuto il
modello di domanda procedono alla verifica
della variazione. Nel caso delle seguenti
variazione l’ufficio comunale deve acquisire
d’ufficio i documenti necessari.
1) Trasferimento o ampliamento dei locali:
- Autorizzazione sanitaria;
- Certificato di agibilità o destinazione
d’uso dei locali
- Verifica dei requisiti di sorvegliabilità
dei locali.
2) Aggiunta di nuova tipologia di somministrazione,
si deve procedere alla verifica della disponibilità
numerica e chiedere i pareri alla competente
commissione, ottenuti si devono acquisire
la destinazione della superficie di vendita
destinata per ogni singola tipologia.
3) Subingresso nell’attività
esistente:
- Aggiornamento dell’autorizzazione
sanitaria;
- Certificato iscrizione REC;
- Certificato cumulativo di residenza e stato
di famiglia qualora l’interessato non
abbia presentato un’autocertificazione
antimafia ai sens del D.Lgs. 490/94;
- Certificato penale generale del casellario
giudiziale del tribunale competente;
- Atto di cessione dell’azienda;
Il
termine di 60 giorni può essere interrotto
nel caso di richiesta di documenti integrativi
e di giudizio non acquisibili d’ufficio.
I termini cominceranno a decorrere ex novo
al momento dell’integrazione. Una volta
rilasciata l’autorizzazione dovrà
essere cura dell’ufficio comunale inviare
comunicazione al :
- Questore competente per territorio, entro
20 giorni dalla data di rilascio, ai sensi
dell’art. 8 comma 1, della Legge 12/8/93,
n. 310;
- Prefetto competente per territorio, entro
10 giorni dalla data di rilascio, ai sensi
dell’art. 9 comma 1, della Legge 25/8/91,
n. 287;
In caso di subingresso nell’attività
di somministrazione, con semplice cambio del
titolare senza che avvengano modifiche sostanziali
dell’attività (trasferimento,
ampliamento della superficie di vendita o
della tipologia) non esiste la necessità
della sospensione dell’attività. |
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Normativa
di riferimento: |
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Normativa
Nazionale
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza.
L. 30 aprile 1962, n. 283, Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento
di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.
283 , e successive modificazioni, in materia
di disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande.
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione
delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualità dell'aria, relativamente
a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, numero
183.
D.P.R. 25 luglio 1991 – Allegato I,
Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento
in materia di emissioni poco significative
e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio
1989.
L. 25 agosto 1991, n. 287, Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi.
D.M.Interno 17 dicembre 1992, n. 564, Regolamento
concernente i criteri di sorvegliabilità
dei locali adibiti a pubblici esercizi per
la somministrazione di alimenti e bevande.
D.P.R. 13 dicembre 1995, Atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni per la determinazione
del numero di esercizi abilitati alla somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande.
L. 27 febbraio 1996, n. 25, Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative
nel settore delle attività produttive
ed altre disposizioni urgenti in materia.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
25 febbraio 1999, prot. 530260, concernente
la somministrazione di alimenti e bevante
congiunta a trattenimento e svago - autorizzazioni
escluse a limiti numerici.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
13 maggio 1999, prot. 530368, concernente
i trasferimenti di sede di esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
18 ottobre 1999, prot. 530937, concernente
una richiesta di chiarimenti su dipendente
con qualifica di cameriere per ammissione
esame REC - art. 2, comma 3, legge 287/91.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato
5 giugno 2000, n. 505311, Legge 25 agosto
1991, n. 287. Rilascio autorizzazione. Quesito.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
22 novembre 2000, prot. 510948, D.M. 4 agosto
1988, n. 375 (art. 3, comma 6). Valutazione
della corrispondenza dei titoli di studio
esteri a quelli italiani ai fini della iscrizione
al REC.
Circ.Min. Industria, Commercio e Artigianato
22 gennaio 2001, n. 3507/C, Legge 25 agosto
1991, n. 287. D.P.C.M. 26 maggio 2000, Composizione
delle Commissioni di cui all'art. 6, commi
1 e 3, della legge n. 287 del 1991.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
1 marzo 2001, prot. 503056, Legge n. 287/91
- Attività di vendita esercitata negli
esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande - Obbligo di esposizione dei prezzi
– orari.
Nota Min. Industria, Commercio e Artigianato
5 marzo 2001, prot. 503228, Somministrazione
di alimenti e bevande – autorizzazioni
stagionali – L. 25.8.1991 n. 287.
Risposta Min. Attività Produttive al
Foglio n. 3148 del 1 marzo 2002, Ambito di
applicazione della L. 287/91 – Somministrazione
a domicilio del cliente.
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, Regolamento
recante semplificazione del procedimento per
il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione
di alimenti e bevande da parte di circoli
privati.
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, Regolamento
per la semplificazione dei procedimenti relativi
ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività
disciplinate dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza nonché al riconoscimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza
(numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L.
n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato
1 della L. n. 50/1999).
L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002).
Nota Min. Attività Produttive 17 aprile
2002, prot. 504334, Legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Finanziaria 2002), art. 52, comma
17. Esercizio di attività in sagre,
fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico (REC).
Nota Min. Attività Produttive 3 maggio
2002, prot. 506445, Esercizio autorizzato
ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287,
alla somministrazione di alimenti e bevande
di tipologia C, congiuntamente ad attività
di trattenimento e svago.
Nota Min. Attività Produttive 6 maggio
2002, prot. 506542, Legge 25 agosto 1991,
n. 287. Somministrazione di alimenti e bevande
di tipologia C, congiuntamente ad attività
di trattenimento e svago.
Nota Min. Attività Produttive 7 giugno
2002, prot. 506658, Quesito in merito alla
legge 25 agosto 1991, n. 287 art. 2, comma
4 - cause di impossibilità di iscrizione
al REC.
Nota Min. Attività Produttive 20 giugno
2002, prot. 507331, Quesito relativo alla
Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Aggiornamento
della normativa sull'insediamento e sull'attività
dei pubblici esercizi. Case di riposo, autorizzazione
amministrativa.
Nota Min. Attività Produttive 1 luglio
2002, prot. 507932, Quesito in materia di
chiusura settimanale di pubblici esercizi.
Legge 01/06/71 n. 425 - vigenza.
Nota Min. Attività Produttive 1 luglio
2002, prot. 507968, Somministrazione primi
piatti in pubblici esercizi.
Nota Min. Attività Produttive 18 luglio
2002, prot. 509311, Licenze temporanee per
la somministrazione di alimenti e bevande.
Quesito.
Nota Min. Attività Produttive 2 ottobre
2002, prot. 512040, Esercizio autorizzato
ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287,
alla somministrazione di alimenti e bevande
di tipologia b, con richiesta di abbinamento
di autorizzazione di tipo a.
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