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ATTIVITA' PRODUTTIVE

.: Attività Produttive - Iter Procedimenti e Modulistica

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Descrizione:

FORME SPECIALI DI VENDITA - SPACCIO INTERNO -

Ente Competente:
Comune di Castellino del Biferno
Campo di Applicazione:
  Sono definiti spacci interni la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non hanno accesso alla pubblica via.
La peculiarità di questo tipo di attività è data dal carattere riservato della rivendita, che non ha come destinatario il pubblico, bensì soggetti specificamente legittimati da un rapporto, che non può caratterizzarsi nell’associazione o aderenza ad istituzioni, o uniti dal lavoro, ed è esteso anche ai loro familiari.
Gli spacci interni si distinguono in due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Per esercitare il commercio nel settore alimentare è necessario possedere sia i requisiti morali che professionali.
Per esercitare il commercio nel settore non alimentare è necessario il solo requisito morale.
I requisiti morali per le società devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona preposta all’attività commerciale.
La Domanda:
  Il soggetto che presenta la domanda al Comune deve dichiarare:
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti nell’art. 5 D.Lgs 114/98
- di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d’uso, con l’avvertenza che, trattandosi di spacci interni, ubicati in edifici spesso dalle caratteristiche peculiari, quali scuole, università, ospedali o caserme, più che gli aspetti urbanistici, vanno rispettati quelli igienico-sanitari;
- il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.
La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
Modalità di Tempo:
Presentazione della comunicazione
La comunicazione consiste nella compilazione di un modello (Mod.Com4) da utilizzarsi nel caso di nuova apertura o variazione di un esercizio esistente. Tale comunicazione, non soggetta a bollo, è da presentarsi in triplice copia: una per il comune, una per il richiedente e una per la CCIAA per la presentazione all’ufficio del Registro Imprese, entro 30 giorni dall’effettivo avvio dell’operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Istruttoria
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di comunicazione, procedono alla verifica di quanto dichiarato.
Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione.
Decorsi 30 giorni senza che sia pervenuto alcun provvedimento di sospensione, blocco , o comunque inibitorio da parte del comune si può procedere ad avviare l’attività.
In caso di subingresso nella medesima attività commerciale non esiste la necessità dell’attesa dei 30 giorni in quanto tale termine configgerebbe la continuità economica (circ. 3462/c).
Modelli:
Modulo Mod.Com4 forme speciali di vendita.
Documentazione da produrre da parte dell'utente:
Modulo Mod.com4
Normativa di riferimento:

Normativa Nazionale
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 86 e seg. “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”
- L.. 11 giugno 1971, n. 426, art. 34. Disposizioni di carattere generale sul commercio e/o l'industria.
- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa la settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
- D.M. 4 agosto 1988, n. 375, art. 53. “Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio.”
- Circolare 3526/c Min. Attività Produttive del 10 ottobre 2001.
- Circolare 3463/c Min. Attività Produttive del 25 marzo 1999.

Modulo:
Mod.Com4.pdf


 

COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO
Indirizzo: Piazza Municipio N° 16
Tel.: 0874 -745148  Fax: 0874 -749027