|
|
|
ATTIVITA'
PRODUTTIVE |
.:
Attività Produttive - Iter Procedimenti e
Modulistica
| |
Descrizione: |
|
|
FORME
SPECIALI DI VENDITA - SPACCIO INTERNO -
|
|
Ente
Competente: |
|
Comune
di Castellino del Biferno |
|
Campo
di Applicazione: |
| |
Sono
definiti spacci interni la vendita di
prodotti a favore di dipendenti da enti
o imprese, pubblici o privati, di militari,
di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonché
la vendita nelle scuole e negli ospedali
esclusivamente a favore di coloro che
hanno titolo ad accedervi è soggetta
ad apposita comunicazione al Comune
competente per territorio e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico,
che non hanno accesso alla pubblica
via.
La peculiarità di questo tipo
di attività è data dal
carattere riservato della rivendita,
che non ha come destinatario il pubblico,
bensì soggetti specificamente
legittimati da un rapporto, che non
può caratterizzarsi nell’associazione
o aderenza ad istituzioni, o uniti dal
lavoro, ed è esteso anche ai
loro familiari.
Gli spacci interni si distinguono in
due soli settori merceologici: alimentare
e non alimentare.
Per esercitare il commercio nel settore
alimentare è necessario possedere
sia i requisiti morali che professionali.
Per esercitare il commercio nel settore
non alimentare è necessario il
solo requisito morale.
I requisiti morali per le società
devono essere posseduti dal legale rappresentante
o da altra persona preposta all’attività
commerciale. |
|
La
Domanda: |
| |
Il
soggetto che presenta la domanda al
Comune deve dichiarare:
- di essere in possesso dei requisiti
morali previsti nell’art. 5 D.Lgs
114/98
- di aver rispettato i regolamenti locali
di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria,
i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche
nonché quelle relative alla destinazione
d’uso, con l’avvertenza
che, trattandosi di spacci interni,
ubicati in edifici spesso dalle caratteristiche
peculiari, quali scuole, università,
ospedali o caserme, più che gli
aspetti urbanistici, vanno rispettati
quelli igienico-sanitari;
- il settore o i settori merceologici,
l’ubicazione e la superficie di
vendita dell’esercizio.
La firma in calce al documento deve
essere apposta in presenza del funzionario
comunale oppure al modello deve essere
allegata fotocopia del documento d’identità. |
|
|
Modalità
di Tempo: |
|
|
Presentazione
della comunicazione
La comunicazione consiste nella compilazione
di un modello (Mod.Com4) da utilizzarsi nel
caso di nuova apertura o variazione di un esercizio
esistente. Tale comunicazione, non soggetta
a bollo, è da presentarsi in triplice
copia: una per il comune, una per il richiedente
e una per la CCIAA per la presentazione all’ufficio
del Registro Imprese, entro 30 giorni dall’effettivo
avvio dell’operazione, unitamente al modello
per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Istruttoria
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello
di comunicazione, procedono alla verifica di
quanto dichiarato.
Tali verifiche devono essere effettuate entro
30 giorni dalla presentazione della comunicazione.
Decorsi 30 giorni senza che sia pervenuto alcun
provvedimento di sospensione, blocco , o comunque
inibitorio da parte del comune si può
procedere ad avviare l’attività.
In caso di subingresso nella medesima attività
commerciale non esiste la necessità dell’attesa
dei 30 giorni in quanto tale termine configgerebbe
la continuità economica (circ. 3462/c). |
|
|
Modelli: |
|
|
Modulo
Mod.Com4 forme speciali di
vendita. |
|
Documentazione
da produrre da parte dell'utente: |
|
|
Modulo
Mod.com4 |
|
Normativa
di riferimento: |
|
|
Normativa
Nazionale
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773, artt. 86
e seg. “Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.”
- L.. 11 giugno 1971, n. 426, art. 34. Disposizioni
di carattere generale sul commercio e/o l'industria.
- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114. Riforma della
disciplina relativa la settore del commercio,
a norma dell’art. 4, comma 4, della
L. 15 marzo 1997, n. 59.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi.
- D.M. 4 agosto 1988, n. 375, art. 53. “Norme
di esecuzione della legge 11 giugno 1971,
n. 426 sulla disciplina del commercio.”
- Circolare 3526/c Min. Attività Produttive
del 10 ottobre 2001.
- Circolare 3463/c Min. Attività Produttive
del 25 marzo 1999.
|
|
Modulo: |
|
Mod.Com4.pdf
 |
|
|